Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 108
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16/2019)
1.
All'articolo 8 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<
persone con disabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<
e il sostegno degli enti del Terzo settore per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari e per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane>>;
b)
al comma 2 dopo le parole <<
la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità>> sono inserite le seguenti: <<
o il sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane>> e dopo le parole <<
il trasporto di persone con disabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<
o a sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane>>;
c)
al comma 5 dopo la parola <<
rendicontazione>> sono aggiunte le seguenti: <<
, nonché le modalità per il reimpiego, per le finalità indicate ai commi 1 e 2, delle quote trasferite ed eventualmente non utilizzate>>.