Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA
Art. 7
 (Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 23/1997)
1.
L'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è abrogato.

Art. 10
 (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 18/2016)
1. All'articolo 26 della legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 12
 (Disposizioni attuative dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019)
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la Regione incrementa la propria dotazione organica, con riferimento alle categorie e profili professionali interessati, di un numero pari a quello del personale trasferito alla Regione ai sensi del succitato articolo 29, comma 2, della medesima legge regionale.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA, POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO E LINGUE MINORITARIE
Art. 15
 (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 31/2018)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), è inserito il seguente:

Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 19/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18 della L.R. 21/2019.
Art. 18
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 27 è sostituito dal seguente:
<<27. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma 26, tenuto conto dell'incremento della spesa conseguente al trasferimento di personale alla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), attuativo dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019, sono ripartite tra gli Enti regionali di decentramento amministrativo come segue:
a) 1.524.572,11 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
b) 3.892.949,88 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
c) 2.308.535,21 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
d) 844.359,46 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.>>;

Art. 19
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 4/2018)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è inserito il seguente:

Art. 20
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2020)
1. All'articolo 8 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera u), L. R. 5/2021
Art. 22
 (Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza. Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, a integrazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 73, della legge regionale 24/2019, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
Art. 23
 (Interventi in materia di sicurezza. Proroghe di termini)
Art. 24
 (Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), che, a causa della sospensione di manifestazioni/eventi di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 4, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.
2. Al ricorrere delle circostanze di cui al comma 1 e previa richiesta motivata, la Regione è autorizzata a concedere ai soggetti ivi indicati contributi anche per spese non previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2019 e strettamente connesse all'organizzazione dell'evento, nel limite massimo di 2.500 euro per ciascun richiedente, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni organizzati.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare per le finalità di cui al comma 2 nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 31 luglio 2020. Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo di cui al comma 2 e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale.
4. Fino alla cessazione dello stato emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19, i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2019 s'intendono riferiti anche alle spese sostenute dai soggetti organizzatori per gli adempimenti relativi all'osservanza delle linee guida dettate per garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali.
5. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2019 che, a causa della sospensione dei corsi di formazione in aula disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 5, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.
Art. 30
 (Proroga dei termini di convocazione delle Conferenze regionali per le minoranze linguistiche)
1. Con riferimento ai termini di convocazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 26/2007, all'articolo 30 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e all'articolo 17 bis della legge regionale 20/2009, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, la Terza Conferenza di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 29/2007 e la Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca sono convocate entro il 31 dicembre 2021.
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera g), L. R. 9/2023
CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT
Art. 35
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
<<20 bis. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

Art. 38
 (Proroga convenzioni gestione impianti sportivi)
1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 , e del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), i rapporti di concessione o le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, scaduti al 31 dicembre 2021 e per i quali siano in corso di svolgimento le procedure volte all'affidamento della gestione degli impianti medesimi, ovvero prorogati ai fini dell'avvio delle procedure anzidette, possono essere rinnovati o ulteriormente prorogati, ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), previo accordo tra le parti, fino al termine previsto dall'articolo 10 ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 10, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 159, comma 1, L. R. 6/2021
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 25, lettera a), L. R. 13/2022
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 25, lettera b), L. R. 13/2022
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E VIABILITÀ
Art. 40
 (Modifica all'articolo 29 bis della legge regionale 19/2009)
Art. 41
 (Deroga temporanea per le attività titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzo di suolo pubblico)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, fino al 31 ottobre 2020, sono esentate dall'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2009.
Art. 43
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2020)
1.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:
<<2. Ferma restando la sospensione di cui all'articolo 103 del decreto legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 19/2009, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.>>.

Art. 49
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 6/2019)
1.
Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), dopo le parole <<La Regione Friuli Venezia Giulia,>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio),>>.

Art. 56
 (Contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19 per opere finanziate con fondi regionali)
1. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e ai relativi protocolli operativi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2020, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.
3. Gli oneri per la sicurezza di cui al comma 1 sono determinati per l'anno 2020 dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e approvati dal responsabile unico del procedimento, ricorrendo prioritariamente alle voci riportate nel prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.
5. Il finanziamento viene erogato con cadenza mensile in seguito a rendicontazione corredata di apposito stato di avanzamento dei lavori.
Art. 57
 (Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale per l'anno 2020 è autorizzata a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, nei limiti degli importi di cui al comma 2, previa sottoscrizione da parte dei contraenti di apposito atto aggiuntivo.
2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono approvati il documento che quantifica forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri e lo schema di atto aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri indicati al comma 1.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.
4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.
5. Il finanziamento viene erogato previa richiesta del beneficiario successivamente alla sottoscrizione delle parti dell'atto aggiuntivo.
Art. 58
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2016)
1.
Il comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente:
<<35. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale16/2012, contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza almeno LC2, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, devono essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.>>.

CAPO VII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 62
 (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 21/2016)
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è aggiunta la seguente:

CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI, MONTAGNA E ATTIVITÀ VENATORIA
Art. 64
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1/2017)
1.
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2017, n. 1 (Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio), è abrogato.

Art. 65
 (Conferma di finanziamento in materia di razionalizzazione fondiaria)
1. Nell'ambito delle finalità di valorizzazione del patrimonio rurale montano previste dall'articolo 3, comma 63, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso per la realizzazione di un Piano di razionalizzazione fondiaria ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), destinandolo per l'intero importo alla progettazione e alla realizzazione, nella medesima area o almeno in parte di essa, di un Piano di insediamento produttivo agricolo (PIPA) ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge regionale.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, il Servizio competente provvede alla conferma del contributo nel limite delle spese riconosciute ammissibili per la progettazione e la realizzazione del PIPA.
Art. 66
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2019)
1. All'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione promuove l'adozione di convenzioni dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge con organismi istituzionali pubblici, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché con Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017. In particolare, la Regione promuove l'adozione di convenzioni per gli interventi relativi agli incendi di interfaccia esclusivamente con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e favorisce forme di collaborazione per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 5 anche con altre Regioni e con gli Stati confinanti.>>.

CAPO IX
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
Art. 70
 (Percorsi formativi rivolti al personale dell'esercito)
1. Al fine di aumentare le potenzialità di inserimento lavorativo del personale dell'esercito al termine del periodo di servizio e di migliorare le capacità operative anche in missioni di pace e in operazioni di supporto in caso di pubbliche calamità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con il Comando delle Forze operative di supporto. Le intese sono volte a promuovere, in via sperimentale, percorsi formativi professionalizzanti, anche finalizzati al conseguimento di attestati di qualifica riferiti a profili professionali ricompresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali, rivolti al personale dell'esercito assegnato a reparti stanziati sul territorio regionale.
2. Con avviso emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal direttore competente in materia di formazione professionale, sono individuati i soggetti attuatori dei percorsi formativi di cui al comma 1, tra i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, che alla data di avvio dei percorsi risultano accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento delle strutture formative, nelle macrotipologie individuate dall'avviso medesimo. La domanda può essere presentata in forma singola o in partenariato, nella forma di Associazione temporanea di imprese (ATI), se non costituita, con la manifestazione dell'impegno a costituirsi in ATI. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità per la presentazione della domanda, i criteri di selezione della domanda, la descrizione dei percorsi formativi e le modalità di attuazione degli stessi, i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
Art. 72
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 13/2018)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le parole: <<del sistema scolastico regionale>> sono soppresse.

2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 13/2018, come modificata dal comma 1, si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.
Art. 78
 (Modifiche all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
3 ter. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.>>.

Art. 79
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/2020)
1.
Il comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), è sostituito dal seguente:
<<11. Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento e in deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005, la domanda di contributo relativa al Fondo per il contenimento delle rette, per il solo anno 2020, può essere presentata dai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale, dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, accreditati ovvero in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), o dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), nonché dai soggetti gestori che rivestono le funzioni di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.>>.

Art. 80
 (Interventi a sostegno delle Sezioni Primavera)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le finalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 13/2018, nella misura fissata dall'articolo 115, comma 24, in favore della Fondazione Falcon Vial - Fabrici - Morassutti di San Vito al Tagliamento, ente gestore della Scuola dell'Infanzia paritaria "Gian Paolo e Federico Morassutti".
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0216/Pres (Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale). Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2019/2020.
Capo X
 Disposizioni in materia di ambiente e energia
Art. 82
 (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, è compresa nell'autorizzazione unica ambientale.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2015, come inserite dal comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2021.
Art. 83
 (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 11/2015)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, della legge regionale 11/2015, come inseriti dal comma 1, si applicano anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 87
 (Sospensione dei termini fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017)
1. I termini relativi agli adempimenti posti a carico dei richiedenti ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 81, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso di tali termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo.
Art. 88
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 36 è inserito il seguente:
<<36 bis. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), nonché il pagamento del costo delle ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dall'1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dall'1 luglio 2021.>>.

Art. 89
 (Conferma del contributo per la realizzazione di un centro di riuso)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Gemona del Friuli, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con il decreto n. 3651/AMB del 28 novembre 2017, anche per l'acquisto di un immobile da destinare alla realizzazione e all'allestimento del centro di riuso finanziato.
2. L'immobile di cui al comma 1 può essere ubicato anche nel territorio di un Comune limitrofo, purché questi aderisca all'iniziativa mediante la stipula di una convenzione con il Comune di Gemona del Friuli.
4. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dei lavori, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 47, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 24, L. R. 13/2021
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
CAPO XII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E SOCIALE
Art. 94
 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22/2019)
1.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), dopo la parola: <<individuano>> sono inserite le seguenti: <<, nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo Collettivo Nazionale di settore,>>.

Art. 100
 (Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 22/2019)
1.
L'articolo 67 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente:
<<Art. 67
 (Sanzioni amministrative)
1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. L'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonché l'erogazione delle prestazioni per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività.
3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in relazione alla gravità della violazione, per le attività sociosanitarie può essere stabilita una sospensione e per le attività sanitarie la sospensione è sempre correlata alla sanzione amministrativa. La sospensione può essere determinata sino a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate.
5. Nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.
6. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
7. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Nelle fattispecie di cui al comma 4 riferite alle attività sanitarie e sociosanitarie è, altresì, disposta la sospensione nei tempi ivi previsti.
8. Ai fini del comma 7 sussiste reiterazione qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
9. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni delle attività sociosanitarie comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
11. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono i soggetti competenti in relazione alla attività e per territorio che ne introitano i relativi proventi.>>.

Art. 101
 (Abrogazione degli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 8/2001)
1.
Gli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono abrogati.

Art. 106
 (Finanziamento di attività in materia di autismo)
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, nonché di una relazione illustrativa delle attività programmate con il relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
Art. 107
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2017)
1.
In relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), le parole <<tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 agosto 2021>>.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite specifiche misure, ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 1, della legge regionale 1/2014, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.
CAPO XIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE
Art. 109
 (Misure urgenti in materia di volontariato e promozione sociale)
1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera c), dall'articolo 23, comma 1, e dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), concessi per l'esercizio finanziario 2019, in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione:
a) i beneficiari sono autorizzati a sospendere o modificare le progettualità e relative attività programmate purché rientrino tra quelle ammissibili a contribuzione;
b) le progettualità di cui alla lettera a) devono in ogni caso essere concluse entro il termine ultimo del 30 novembre 2020;
c) la rendicontazione delle progettualità che rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b), o portate regolarmente a conclusione secondo l'originaria progettazione e scadenza, deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
d) sono ammesse a rendiconto, oltre alle spese sostenute per le progettualità di cui alle lettere a) e b), anche quelle dovute a contratti a titolo oneroso stipulati per la realizzazione delle attività originariamente previste e ammesse a contribuzione anche se le stesse a causa dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti limitativi delle libertà emessi dalle autorità competenti sono state interrotte e non hanno potuto trovare compiuta realizzazione in alcuna delle forme previste dalle lettere a) e b).
2. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012, per attuare i protocolli di sicurezza per il distanziamento sociale sono ammesse a contributo anche attrezzature tecniche quali tende da campeggio e altri sistemi di copertura utilizzati dalle organizzazioni di volontariato per effettuare attività all'aperto.
3. In via di interpretazione autentica del regolamento attuativo dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012, sono considerate attrezzature tecniche le tende da campeggio e i sistemi di copertura di cui al comma 2, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato per le loro attività all'aperto.
Art. 111
 (Deroga in materia di contributi a favore di cooperative sociali)
1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), la revoca d'ufficio del contributo qualora l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo non trova applicazione laddove la minor spesa per i contributi di cui all'articolo 14, comma 3, della citata legge regionale 20/2006, sia stata determinata dal ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario disciplinati dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).
CAPO XV
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 114
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.
Art. 115
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 4 bis, della legge regionale 20/2018, come inserito dall'articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
6. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7. Alle finalità di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge regionale 26/2007, come sostituito dall'articolo 27, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 20/2009, come sostituito dall'articolo 28, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
9. Per le finalità di cui all'articolo 1.1, comma 2, della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 32, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
10. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
11. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 22 ter, della legge regionale 29/2018, come inserito dall'articolo 52, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
12. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 24/2009, come modificati dall'articolo 53, comma 1, lettere a) e b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
13. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
14. Per le finalità di cui all'articolo 57, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
15. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 35, della legge regionale 25/2016, come sostituito dall'articolo 58, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istituzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
16. Per le finalità di cui all'articolo 59, comma 1, è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
17. Per le finalità di cui all'articolo 70, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
18. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2018, come specificato dall'articolo 72, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
19. Per la finalità di cui all'articolo 75, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
20. Per la finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
21. Per la finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
22. Per la finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
23. Per le finalità di cui all'articolo 15 ter, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dall'articolo 78, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e l'asilo nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
24. Per le finalità di cui all'articolo 80, comma 1, è autorizzata la spesa di 27.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.
25. Per le finalità di cui all'articolo 103, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
26. Per le finalità di cui all'articolo 104, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
27. Per le finalità previste dall'articolo 106, comma 1, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
28. Per le finalità previste dell'articolo 114, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.400 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
29. Per le finalità previste dall'articolo 114, comma 1, è autorizzata la spesa di 99.106,40 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
30. Per le finalità previste dall'articolo 114, comma 1, è autorizzata la spesa di 6.177,26 euro per l'anno 2020 e di 6.423,45 euro per l'anno 2021 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
31. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è autorizzata la spesa di 98.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
32. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 118/2011, è autorizzato lo stanziamento di 98.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23/2015, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per la spesa complessiva di 12.358.000 euro, suddivisi in ragione di 2.440.000 euro per l'anno 2020 e di 4.959.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022, mediante storno a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per la spesa complessiva di 342.000 euro suddivisi in ragione di 171.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
34. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.140.000 euro suddiviso in ragione di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 1.270.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
35. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.140.000 euro suddiviso in ragione di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 1.270.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
36. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante storno per l'anno 2020 di 100.000 euro a valere sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.6 (Ufficio tecnico) - Titolo n.1. (spese correnti), di 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n.2 (spese in conto capitale), 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n.1. (spese correnti), di 200.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Titolo n.1. (spese correnti), di 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 2 (Segreteria generale) Titolo n.1. (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11, si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
38. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
40. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16, si provvede mediante rimodulazione di 20.000 euro all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) e storno di 5.000 euro all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) e di 7.000 euro all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
41. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17, si provvede mediante storno di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
42. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19, si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
43. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20, per l'anno 2020, si provvede per 150.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 850.000 euro a valere sulle entrate di cui al Titolo n.4 (Entrate in conto capitale), Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
44. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21, per l'anno 2020, si provvede per 525.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 2.975.000 euro a valere sulle entrate Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022;
45. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22, per l'anno 2020, si provvede per 180.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 1.020.000 euro a valere sulle entrate di cui al Titolo n.4 (Entrate in conto capitale), Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
46. In relazione al disposto di cui al secondo periodo dei commi 43 e 45, è prevista una riduzione per 1.870.000 euro per l'anno 2020 con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
47. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
48. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
49. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
50. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
51. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
52. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
53. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
54. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.