Art. 1
(Realizzazione di spazi pubblici all'aperto Covid-free)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'allestimento di spazi pubblici all'aperto finalizzati a ospitare spettacoli dal vivo e conformi alle misure di sicurezza necessarie a soddisfare l'attuazione dei protocolli sanitari COVID-19.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo di concerto con l'Assessore alla salute, sentite le Amministrazioni comunali coinvolte, sono stabiliti, con procedure improntate alla massima celerità e urgenza, i criteri e i requisiti per l'individuazione e per la successiva realizzazione delle aree Covid-free individuate e dislocate equamente nel territorio regionale, nonché le modalità di erogazione della spesa sostenuta per l'allestimento.