Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Ulteriori interventi a sostegno delle attivitā produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.
Art. 14
 (Disposizioni transitorie e abrogazioni)
1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 29/2018, prosegue senza soluzione di continuitā nell'attivitā della gestione relativa al Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'articolo 12 ter, comma 10, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunitā europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunitā europee del 7 luglio 2004), succedendo nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusa la contabilitā.
7. Su richiesta dell'Amministrazione regionale, il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), esprime valutazione tecnica sui progetti relativi ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 2, comma 22, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 12, si applicano anche ai procedimenti in corso, relativamente alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019.