Art. 14
(Disposizioni transitorie e abrogazioni)
1. Il Fondo di cui all'
articolo 2, comma 24, della legge regionale 29/2018, prosegue senza soluzione di continuitā nell'attivitā della gestione relativa al Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'
articolo 12 ter, comma 10, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunitā europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunitā europee del 7 luglio 2004), succedendo nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusa la contabilitā.
8. Le disposizioni di cui all'
articolo 6 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 12, si applicano anche ai procedimenti in corso, relativamente alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019.