Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.
CAPO II
 MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 3/2020, 29/2018, 2/2012 E 3/2015
Art. 3
 (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 3/2020 e modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29/2018)
1.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 3/2020 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Ulteriori interventi a favore delle imprese)
1. Al fine di sostenere in Friuli Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo, gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), possono essere concessi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche a parziale copertura delle spese per l'imballaggio, il trasporto, il montaggio, il collaudo, gli interventi tecnici e strutturali necessari all'installazione e al funzionamento dei beni nonché per la formazione del personale propedeutica all'utilizzo dei beni.
3. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis" gli incentivi di cui al comma 1 possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.
4. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri incentivi pubblici.
5. In conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con il regolamento di attuazione degli incentivi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie e la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori finanziari convenzionati.
6. Al fine di facilitare la realizzazione delle iniziative da parte delle imprese destinatarie di agevolazioni regionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le garanzie rilasciate dai confidi possono essere cumulate con gli incentivi previsti dalla normativa della Regione.>>.

2.
Al comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo le parole <<da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity>> sono inserite le seguenti: <<e di altri investitori privati indipendenti. Per investitore privato indipendente si intende, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 72), del regolamento (UE) 651/2014, l'investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i <<business angels>> e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento>>.

Art. 4
 (Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies nella legge regionale 3/2020 )
1.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 3/2020 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 4 bis
 (Misure urgenti per il sostegno all'innovazione di processo e dell'organizzazione)
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario individuati nel bando, per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.
4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative riducendo gli adempimenti a carico delle imprese i contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), massimizzando l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dell'autocertificazione.
5. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.
6. Per i contributi concessi ai sensi del presente articolo non trova applicazione l'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
Art. 4 ter
 (Interventi urgenti per sostenere le imprese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro)
2. Sono inoltre finanziabili le iniziative che prevedono l'acquisto di software e hardware e servizi specialistici per le medesime finalità di cui al comma 1 e al fine ulteriore di promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione.
3. I programmi di investimento hanno durata non superiore a dodici mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Sono ammissibili anche le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 23 febbraio 2020 purché non concluse alla data di presentazione della domanda.
5. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.
6. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.

Art. 6
 (Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella legge regionale 3/2020)
1.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3/2020 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 5 bis
 (Albergo diffuso - domande anno 2020)
1. Al fine di consentire la continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 8, commi da 69 a 73, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, alle domande di finanziamento per l'anno 2020 già presentate o che saranno presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020, si applicano le modalità previste dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 0189/Pres (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi).
2. In deroga a quanto previsto dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0189/2015 per le domande di cui al comma 1 sono considerate ammissibili le spese sostenute per il personale dipendente e per prestatori di servizi di gestione della reception e di pulizia degli alloggi nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta.

Art. 8
 (Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella legge regionale 3/2020)
1.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 3/2020, sono inseriti i seguenti:
<<Art. 6 bis
 (Norme in materia di personale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione)
1. Al fine di perseguire l'ottimale ricollocazione e l'equo riconoscimento delle spese sostenute per l'assunzione del personale già dipendente del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire l'utilizzo delle somme già impegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), nella misura di 10.000 euro, a favore del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, per la stabilizzazione mediante trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato del personale già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016 e nella misura di 10.000 euro, a parziale sollievo dei maggiori costi sostenuti dal Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per l'assunzione di una unità di personale inizialmente prevista con contratto di lavoro a tempo determinato a part time, in contratto di lavoro a tempo determinato a full time, già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un contributo nella misura di 10.000 euro per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione.
4. Gli incentivi di cui al comma 2, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", fino alla misura massima del cento per cento della spesa ammissibile.
Art. 6 ter
 (Devoluzione finanziamenti ai sensi dell'articolo 85 legge regionale 3/2015)
1. Al fine di supportare le conseguenze economiche derivanti dell'emergenza COVID-19 i contributi concessi ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), possono essere devoluti, anche parzialmente, per la realizzazione di opere che per caratteristiche proprie sono in grado di rispondere più efficacemente alle esigenze sanitarie, sociali ed economiche conseguenti all'emergenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Consorzi di Sviluppo Economico Locale interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020, possono presentare domanda di devoluzione alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata da una relazione che illustra le ragioni della richiesta, le caratteristiche dell'intervento e i tempi della sua cantierabilità.>>.

Art. 10
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012)
1. All'articolo 10 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
<<9 bis. Per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione dei Fondi di cui all'articolo 2, nonché per la realizzazione di specifico programma informatico, l'Amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con soggetti idonei scelti in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
9 ter. Il recupero dei crediti della Regione derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2 è svolto dalla Regione secondo le disposizioni vigenti in materia di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione. Nel caso in cui l'istituto finanziatore sia titolare del rapporto di finanziamento, il recupero dei crediti è svolto da avvocati incaricati dall'istituto medesimo, sulla base di apposita convenzione che disciplini altresì l'affidamento dell'incarico e la ripartizione delle spese.

2.
Ai fini della efficiente transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa, in applicazione dell'articolo 10, comma 9 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dal comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 12, 14 e 16, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).

Art. 11
 (Costituzione del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012, il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi destinato all'attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale in conformità alla disciplina vigente in materia di attività economiche. Gli interventi sono attuati in base a criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale previa attivazione delle procedure di notificazione stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato per la concessione di aiuti alle imprese in difficoltà.
Art. 12
 (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 3/2015)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Incentivi all'insediamento)
1. La Regione promuove la concessione di incentivi negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.
2. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:
a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
d) l'innovazione tecnologica;
e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
f) la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni ambientali e sociali, quali a titolo esemplificativo l'incentivazione all'utilizzo del lavoro agile, la promozione di iniziative per la mobilità sostenibile dei lavoratori, la promozione di iniziative di "welfare aziendale" finalizzate alla messa a disposizione del lavoratore di beni e servizi, per il sostegno al reddito, per la salute e il benessere, per la stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.
3. La concessione di incentivi in conto capitale è prevista nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019, l'ammissibilità delle variazioni alle iniziative ammesse a contributo nel caso in cui queste siano finalizzate alla produzione di dispositivi medici, di protezione individuale, di distanziamento sociale o destinati alla sanificazione degli ambienti.>>.

CAPO III
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE
Art. 14
 (Disposizioni transitorie e abrogazioni)
1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 29/2018, prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'articolo 12 ter, comma 10, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), succedendo nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusa la contabilità.
7. Su richiesta dell'Amministrazione regionale, il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), esprime valutazione tecnica sui progetti relativi ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 2, comma 22, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 12, si applicano anche ai procedimenti in corso, relativamente alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019.
Art. 15
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4 quater della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Per le finalità di cui all'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), e per gli effetti previsti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e per gli effetti previsti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
6. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 9 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dall'articolo 10, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 1.005.352,80 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
9. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
10. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di 100.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
11. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante storno di 40.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
12. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di 250.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
13. All'onere derivante dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 10.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
14. All'onere derivante dal comma 7 si provvede mediante storno di 1.005.352,80 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
15. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.