Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Misure urgenti in materia di cultura e sport.
Art. 22
 (Annullamento e riprogrammazione di manifestazioni sportive)
1. Al fine di sostenere il settore dello sport, i contributi concessi negli anni 2019 e 2020, a valere sugli articoli 11 e 18 limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale 8/2003, sono confermati in capo ai beneficiari anche laddove le manifestazioni oggetto di contributo siano state o saranno annullate in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successivamente riprogrammate, previa comunicazione al Servizio competente in materia di sport entro il 31 dicembre 2020.
2. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2019 di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine del 30 aprile 2021. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 giugno 2021.
3. I beneficiari dei contributi concessi per l’anno 2020 di cui all’ articolo 11 della legge regionale 8/2003 hanno l’obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2021 ed entro il termine del 31 dicembre 2022. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 28 febbraio 2023.
4. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2020 di cui all'articolo 18, limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 dicembre 2020 ed entro il termine del 31 maggio 2022. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 31 luglio 2022.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 118, comma 1, L. R. 8/2022