Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.
Capo III
 Disposizioni in materia di salute e disabilità
Art. 17
 (Piano straordinario per la disabilità a protezione della salute dal contagio da COVID-19)
1. Al fine di garantire che i servizi e gli interventi a favore delle persone con disabilità siano uniformemente resi sul territorio regionale in forme e modalità adeguate alla situazione di emergenza sanitaria e di protezione civile dovuta all'epidemia da COVID-19, in via straordinaria, la concessione per l'anno 2020 dei contributi previsti dalle disposizioni di legge regionale richiamate al comma 4 è disposta, a integrazione e adeguamento delle finalità previste dalle disposizioni medesime, per l'attuazione di specifici piani territoriali predisposti dalle Aziende sanitarie in collaborazione con i soggetti gestori dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da e) ad h), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), con i Servizi sociali dei Comuni e con i soggetti gestori dei Servizi di integrazione lavorativa nel caso del contributo richiamato al comma 4, lettera a), sentite le organizzazioni di rappresentanza delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie.
3. Nei piani di cui al comma 1 trovano particolare valorizzazione, nei limiti delle possibilità consentite dall'emergenza in atto, i principi e le disposizioni del capo I del titolo II della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).
4. I contributi interessati dalla pianificazione straordinaria prevista dal presente articolo sono, in via diretta, quelli di cui:
a) all'articolo 14 bis della legge regionale 41/1996, in materia di Servizi di integrazione lavorativa (SIL);
b) all'articolo 15 della legge regionale 41/1996, in materia di sostegno ai servizi di trasporto;
c) all'articolo 20 della legge regionale 41/1996, in materia di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione, servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano le dimensioni della domiciliarità, servizi e interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e centri residenziali per gravi e gravissimi;
d) all'articolo 10, comma 81, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), in materia di fattorie sociali.
7. Per la revisione degli accordi contrattuali in essere tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati erogatori e per la remunerazione delle prestazioni convertite in altra forma secondo i criteri previsti dall'articolo 48 richiamato al comma 6, gli indirizzi regionali previsti al comma 2 indicano altresì le modalità d'applicazione cui potersi attenere.
9. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le spese relative ai contributi richiamati al comma 4 continuano a gravare sulle pertinenti poste del bilancio regionale in conformità alle autorizzazioni di spesa disposte per le finalità ivi richiamate, come integrate dal comma 1.