Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.
Capo I
 Disposizioni in materia di autonomie locali, finanza locale e funzione pubblica
Art. 1
 (Modifiche alla legge regionale 21/2019)
6.
Dopo l'articolo 29 della legge regionale 21/2019 è inserito il seguente:
<<Art. 29 bis
 (Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province)
1. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in società di trasformazione urbana, ancorché in liquidazione, sono attribuite al Comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprietà delle società.
2. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere SpA sono attribuite in parti uguali ai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.
3. Le quote di partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana e dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso SCARL sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società.
4. Le partecipazioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute e nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste.
5. I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Per il trasferimento della proprietà dei beni immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

8. La modifica di cui alla lettera a) del comma 7 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21/2019, dalla quale vigono nuovamente i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 19/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18 della L.R. 21/2019.
Art. 2
 (Norme urgenti in materia di finanza locale)
2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge si siano già svolte le operazioni di sorteggio della rosa dei nominativi dei revisori da parte della Regione, il Comune può adottare l'atto di nomina anche con decorrenza anticipata rispetto al termine di cui al comma 1, lettera a).
3. Le procedure per il sorteggio da parte della Regione delle rose dei revisori dei conti sono sospese fino al 30 giugno 2020.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10, della legge regionale 18/2015, non si applicano nel caso in cui l'obiettivo previsto dall'articolo 21 della medesima legge regionale non sia stato conseguito a causa dell'assunzione di un mutuo per il ripiano di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, a condizione che sia stata motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. Per l'anno 2020, i Comuni hanno la facoltà di destinare le risorse di cui al fondo ordinario per gli investimenti anche per spese di parte corrente.
Art. 3
 (Riduzione gettito TARI, TOSAP o COSAP e Fondo speciale di ristoro per i Comuni)
1. I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.
2. La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche e di riduzioni della TOSAP o del COSAP.
4. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune, con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera a), è pari alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun Comune alla colonna A) della tabella A), allegata alla presente legge.
5. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera b), è pari alla metà del valore delle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun Comune alla colonna B) della tabella A), allegata alla presente legge.
6. Ai fini della concessione delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, i Comuni trasmettono entro il 30 settembre 2020 alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le attestazioni relative al minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP.
7. Qualora Io Stato provveda al ristoro totale o parziale del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, gli importi del ristoro regionale spettanti a ciascun Comune sono ridotti dell'importo corrispondente assegnato dallo Stato.
Art. 6
 (Interventi urgenti in merito alle risorse concertate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015)
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse concertate ai sensi dell'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), che valutano di non riuscire a iniziare entro il 31 dicembre 2020 l'attività finanziata dalla Regione per il medesimo anno 2020, comunicano alla Regione, entro il 30 giugno 2020, la volontà di restituire a favore del sistema degli enti locali le quote di finanziamento regionale non ancora impegnate e non impegnabili entro fine anno dall'ente realizzatore, motivandola con l'essere venuto meno l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o, in permanenza del predetto interesse, con l'esigenza di riprogrammazione temporale del cronoprogramma di attuazione e delle risorse.
3. Con la legge di stabilità 2021, gli interventi di cui al comma 2 per i quali permane l'interesse all'attuazione saranno oggetto di aggiornamento in termini di cronoprogramma e di collegate risorse finanziarie.
Art. 8
 (Modifiche alla tabella R della legge regionale 29/2018)
1. Ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, con riferimento alla tabella R di cui all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), la riga riferita all'intervento numero progressivo 123 è sostituita dalla seguente:

EnteN. prog.Descrizione oggetto intervento di investimentoRisorse regionali per il triennioTotale esigenza finanziaria risorse regionali triennio 2019-2021MissioneProgrammaTitoloDirezione Centrale competente
201920202021
UTI del Noncello123Comune di Pordenone Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive-650.000,00-650.000,00612Cultura e sport


Art. 9
 (Modifiche alla tabella Q della legge regionale 24/2019)
1. Alla tabella Q relativa all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019, in riferimento ai soli interventi sotto indicati, Missioni e Programmi, in essa individuati, sono sostituiti dai seguenti:

EnteN. prog.Descrizione oggetto intervento di investimentoRisorse regionali per il triennioTotale esigenza finanziaria risorse regionali triennio 2020-2022MissioneProgrammaTitoloDirezione Centrale competente
202020212022
Comune di Dolegna del Collio16Lavori di realizzazione di un parcheggio a servizio del Borgo S. Leonardo in località Scriò100.000,00100.000,00812Infrastrutture e territorio
Comune di Monfalcone26Recupero e valorizzazione di Piazza dell'Unità d'Italia, del sagrato del Duomo e loro riconnessione architettonica con via Rosselli e l'antica roggia San Giusto300.000,00300.000,00812Infrastrutture e territorio
UTI CARSO ISONZO ADRIATICO69San Pier d'Isonzo: lavori di riqualificazione del centro urbano con superamento delle barriere architettoniche15.000,00100.000,0035.000,00150.000,00812Infrastrutture e territorio


Art. 10
 (Norme in materia di funzione pubblica)
1.
Il comma 12 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è abrogato.

2. Al fine di assicurare il percorso di trasformazione delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 21/2019, le stesse possono avvalersi di segretari anche di Comuni non facenti parte dell'Unione; in tali casi ai segretari spetta un compenso equiparato a quello per la reggenza di un Comune di dimensione demografica pari a quella complessiva dell'Unione.
Art. 11
1. Fino alla riforma dell'ordinamento dei segretari comunali del Friuli Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, al fine di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo, anche in relazione alla imprescindibile operatività di tutti gli enti locali della Regione nella fase successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica, l'individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti avviene anche secondo le disposizioni contenute nei commi successivi.
2. Presso l'Ufficio unico di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2016 è istituito l'Elenco dei soggetti cui può essere attribuita la reggenza temporanea delle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti.
4. I sindaci dei Comuni di cui al comma 1, dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante prevista dalle norme vigenti e qualora non procedano ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, avanzano apposita richiesta all'Ufficio unico e individuano il soggetto cui conferire l'incarico di reggenza temporanea, scegliendolo nell'ambito di una terna di nominativi predisposta dall'Ufficio unico sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute dagli iscritti ovvero, in mancanza, della vicinanza del luogo di residenza dichiarato dagli stessi rispetto alla sede di conferimento dell'incarico.
5. La mancata accettazione della sede da parte degli iscritti all'Elenco implica la decadenza dallo stesso.
7. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale sono collocati in aspettativa senza assegni, subordinatamente a nulla osta da parte dell'ente di provenienza.
8. Con regolamento sono disciplinati gli aspetti relativi all'iscrizione, alla tenuta dell'Elenco di cui al comma 2, alla determinazione dei criteri di priorità per l'individuazione delle terne e alle procedure di richiesta e assegnazione.
Note:
1 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 23 giugno 2021, depositata il 23 luglio 2021 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 30 del 28 luglio 2021), l'illegittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 e, in via consequenziale, dei commi da 5 a 8 del presente articolo.