Legge regionale 12 maggio 2020 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonchè per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Art. 1

(Riequilibrio del fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in considerazione delle misure già adottate con la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e con le delibere della Giunta regionale del 25 marzo 2020, n. 445, e del 17 aprile 2020, n. 582, è autorizzato l'impinguamento del fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 2

(Modifica dei termini per la realizzazione di programmi di eventi relativi alla minoranza linguistica slovena)

1. Al comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2021>>.

2. Al comma 18 dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2021>>.

Art. 3

(Sospensione delle rateizzazioni in materia di edilizia residenziale)

1. In caso di formale ammissione del debitore ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla rateizzazione della restituzione di contributi concessi in base alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale, il pagamento delle singole rate è sospeso, previa istanza, a partire dalla rata scaduta nel mese di marzo 2020 e riprende a decorrere con le rate in scadenza dall'1 gennaio 2021. La sospensione non determina l'applicazione di interessi maturati nel periodo di sospensione.

2. La medesima sospensione si applica ai casi in cui la rateizzazione venga concessa in base a istanze presentate ovvero accolte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non si applicano ai casi di mancato pagamento di rate che abbiano comportato o possano comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Art. 4

(Sospensione dei termini dei versamenti relativi a tributi regionali)

1. Con riferimento ai soggetti aventi la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della regione sono sospesi i termini dei versamenti relativi alla tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi scadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2020.

2. I versamenti sospesi nel periodo di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione l'ulteriore sospensione o differimento dei termini di cui ai commi 1 e 2 in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 5

(Sospensione degli adempimenti e dei versamenti relativi dell'Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi i termini degli adempimenti e dei connessi versamenti relativi all'Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), disciplinata dall'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati senza sanzioni e interessi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione la modifica dei termini di cui ai commi 1 e 2 in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 6

(Termine per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione)

1. I termini per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati in ventiquattro mesi decorrenti dalle date stabilite per l'approvazione dei piani medesimi ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi assegnati ai Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato i piani comunali di illuminazione oltre il termine fissato dall'articolo 7 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 197/2015.

Art. 7

(Presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 25/2016)

1. La presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4, comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sospesa per l'anno 2020.

2. Nell'anno 2021, le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 11, della legge regionale 25/2016, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2021 alle ore 12.00 del 31 marzo 2021.

3. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), è abrogato.

Art. 8

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 5/2020)

1. All'articolo 5 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. In deroga alla vigente normativa in materia di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i premi di incentivazione previsti al punto 4.2 degli "Indirizzi in materia di definizione e attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, lett. c) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" adottati con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 2429, sono comunque corrisposti per tutto il periodo di sospensione dei relativi percorsi dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dall'effettiva frequenza.>>.

Art. 9

(Interventi a sostegno delle famiglie e dei servizi educativi per la prima infanzia)

1. In considerazione del perdurare della sospensione dei servizi educativi per la prima infanzia, al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole <<da COVID-2019,>> sono aggiunte le seguenti: <<per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020>>.

2. Gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi regionali trasferiti per l'anno educativo 2019/2020 ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), per la copertura delle quote relative ai buoni di servizio FSE per i mesi di marzo e aprile 2020.

3. Al fine di sostenere le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni sono altresì autorizzati a rimborsare a ciascun nucleo familiare avente diritto alla data del 30 aprile 2020 al beneficio per l'abbattimento delle rette di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005 o al buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo di cui all'avviso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per la realizzazione del Programma Specifico n. 23/2018, le spese sostenute a partire dal mese di maggio e fino al mese di agosto 2020, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting, nel limite massimo dell'intensità del beneficio o del buono di servizio già riconosciuto mensilmente.

4. I servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità di cui al comma 3 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati anche in modalità domiciliare ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19. I servizi di baby sitting sono regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Il genitore al quale è stato riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005 o il buono di servizio FSE presenta la domanda di rimborso all'ente gestore del servizio sociale del Comune di riferimento, corredata dei titoli giustificativi delle spese sostenute unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, secondo i seguenti termini:

a) entro il 15 luglio 2020: per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno;

b) entro il 15 settembre 2020: per le spese sostenute nei mesi di luglio e agosto.

6. Il contributo per le spese del mese di riferimento non può superare il limite massimo dell'intensità del beneficio o del buono di servizio già riconosciuto mensilmente per l'abbattimento delle rette ed è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.

7. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per le spese di cui al comma 3, gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi trasferiti per l'anno educativo 2019/2020 ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005 e in attuazione del Programma Specifico n. 23/2018.

8. L'Amministrazione regionale autorizza altresì gli enti gestori dei servizi sociali a impiegare le risorse residue non utilizzate e risultanti in sede di rendicontazione, sulla misura di cui al comma 3 e sul fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2019/2020, in compensazione della quota del fondo, di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005, derivante dal riparto relativo all'anno educativo 2020/2021.

9. Fermo restando il termine della rendicontazione finale all'1 dicembre 2020, al fine del ricalcolo in compensazione delle risorse spettanti per l'anno educativo 2020/2021, entro il 31 agosto 2020 gli enti gestori dei servizi sociali presentano una rendicontazione intermedia di quanto speso nel periodo intercorrente dall'1 settembre 2019 al 31 luglio 2020 per i rimborsi relativi all'abbattimento delle rette e alla copertura dei buoni di servizio FSE nei mesi di marzo e aprile 2020, per servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting e comunicano all'Amministrazione regionale l'ammontare delle risorse residue non utilizzate per il periodo di riferimento.

10. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica e ai fini della ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005, per l'anno 2020 l'Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire, con i medesimi criteri previsti dal regolamento, il 30 per cento dello stanziamento disponibile esclusivamente tra i soggetti gestori richiedenti che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno ridotto la retta alle famiglie per una percentuale compresa tra il 70 per cento e il 100 per cento del valore previsto originariamente dal contratto.

11. Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento e in deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005, la domanda di contributo relativa al Fondo per il contenimento delle rette, per il solo anno 2020, può essere presentata dai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale, dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, accreditati ovvero in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), o dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), nonché dai soggetti gestori che rivestono le funzioni di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.

(1)

12. Al fine di sostenere i costi fissi dei servizi educativi per la prima infanzia e favorire la rimodulazione e flessibilizzazione dell'attività conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in sede di rendicontazione del contributo di cui al comma 11, per l'anno educativo 2019/2020 verranno ammesse anche le spese sostenute nei periodi di sospensione disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità pubbliche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Note:

Comma 11 sostituito da art. 79, comma 1, L. R. 13/2020

Art. 10

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24/2019)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 86 è sostituito dal seguente:

<<86. Al fine di favorire l'accesso ai servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità rivolta ai minori dai 4 ai 14 anni, nel periodo intercorrente tra il mese di maggio e agosto 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2020, a concedere una agevolazione ai nuclei familiari attribuita in attuazione della Carta Famiglia di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).>>;

b) il comma 87 è sostituito dal seguente:

<<87. L'agevolazione di cui al comma 86 è richiesta dal nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia quale contributo diretto e forfettario per le spese sostenute, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 4 - 14 anni o per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, per la fascia di età 4 - 12 anni. Il beneficio è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.>>;

c) il comma 88 è sostituito dal seguente:

<<88. I servizi di cui al comma 86 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19.>>;

d) al comma 89 le parole <<entro centoventi giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro centottanta giorni>>;

e) al comma 93 le parole <<entro novanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro centottanta giorni>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 3/2020)

1. All'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari>> sono inserite le seguenti: <<, agli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale, ivi compresi gli organi di garanzia,>>;

b) dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

<<a bis) per gli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale dal rispettivo Presidente;>>.

Art. 12

(Riparto del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2020 lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per 1.418.800 euro previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è ripartito come segue:

a) 888.365 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002;

b) 189.378 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/2002;

c) 160.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter della legge regionale 7/2002;

d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2020: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per l'edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: Lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;

e) 52.257 euro per l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002.

2. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella C.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A, di cui al comma 2.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A.

3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 38, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascun anno, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno per complessivi 300.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascun anno, dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 5, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2020 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, sono previste minori entrate per 135.248,12 euro per l'anno 2020 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) e minori spese per pari importo per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 86, della legge regionale 24/2019, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011, e in base alla verifica effettuata con deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2020, n. 141 ( Decreto legislativo 118/2011, art. 42, comma 9 e comma 10: determinazione della consistenza del risultato di amministrazione presunto (a titolo di preconsuntivo) e aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) del medesimo decreto legislativo 118/2011), è applicata la somma di 342.978,77 euro, quale quota accantonata del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 a valere sulle autorizzazioni di spesa relative ai debiti fuori bilancio dalla stringa numero tre alla stringa numero otto comprese, previste dalla Tabella B di cui al comma 12.

12. In relazione al disposto di cui all'articolo 13, comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.

13. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere", di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

14. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 13, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.