Legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonchè per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Art. 9
 (Interventi a sostegno delle famiglie e dei servizi educativi per la prima infanzia)
2. Gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi regionali trasferiti per l'anno educativo 2019/2020 ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), per la copertura delle quote relative ai buoni di servizio FSE per i mesi di marzo e aprile 2020.
3. Al fine di sostenere le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni sono altresì autorizzati a rimborsare a ciascun nucleo familiare avente diritto alla data del 30 aprile 2020 al beneficio per l'abbattimento delle rette di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005 o al buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo di cui all'avviso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per la realizzazione del Programma Specifico n. 23/2018, le spese sostenute a partire dal mese di maggio e fino al mese di agosto 2020, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting, nel limite massimo dell'intensità del beneficio o del buono di servizio già riconosciuto mensilmente.
5. Il genitore al quale è stato riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005 o il buono di servizio FSE presenta la domanda di rimborso all'ente gestore del servizio sociale del Comune di riferimento, corredata dei titoli giustificativi delle spese sostenute unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, secondo i seguenti termini:
a) entro il 15 luglio 2020: per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno;
b) entro il 15 settembre 2020: per le spese sostenute nei mesi di luglio e agosto.
6. Il contributo per le spese del mese di riferimento non può superare il limite massimo dell'intensità del beneficio o del buono di servizio già riconosciuto mensilmente per l'abbattimento delle rette ed è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.
9. Fermo restando il termine della rendicontazione finale all'1 dicembre 2020, al fine del ricalcolo in compensazione delle risorse spettanti per l'anno educativo 2020/2021, entro il 31 agosto 2020 gli enti gestori dei servizi sociali presentano una rendicontazione intermedia di quanto speso nel periodo intercorrente dall'1 settembre 2019 al 31 luglio 2020 per i rimborsi relativi all'abbattimento delle rette e alla copertura dei buoni di servizio FSE nei mesi di marzo e aprile 2020, per servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting e comunicano all'Amministrazione regionale l'ammontare delle risorse residue non utilizzate per il periodo di riferimento.
10. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica e ai fini della ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005, per l'anno 2020 l'Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire, con i medesimi criteri previsti dal regolamento, il 30 per cento dello stanziamento disponibile esclusivamente tra i soggetti gestori richiedenti che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno ridotto la retta alle famiglie per una percentuale compresa tra il 70 per cento e il 100 per cento del valore previsto originariamente dal contratto.
11. Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento e in deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005, la domanda di contributo relativa al Fondo per il contenimento delle rette, per il solo anno 2020, può essere presentata dai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale, dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, accreditati ovvero in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), o dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), nonché dai soggetti gestori che rivestono le funzioni di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.
12. Al fine di sostenere i costi fissi dei servizi educativi per la prima infanzia e favorire la rimodulazione e flessibilizzazione dell'attività conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in sede di rendicontazione del contributo di cui al comma 11, per l'anno educativo 2019/2020 verranno ammesse anche le spese sostenute nei periodi di sospensione disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità pubbliche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Note:
1 Comma 11 sostituito da art. 79, comma 1, L. R. 13/2020