Legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonchč per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Art. 12
 (Riparto del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2020 lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per 1.418.800 euro previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilitā 2020), č ripartito come segue:
2. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), č presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.