Legge regionale 01 aprile 2020, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.
Art. 2
1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, salvo che non siano pił favorevoli, l'Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e societą regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate sono autorizzati a disporre, su richiesta dei beneficiari e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento, degli incentivi concessi e impegnati fino al 30 settembre 2021, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2021.
2. Il comma 1 si applica alle richieste dei beneficiari presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 6/2021
2 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 13/2021