Art. 13
(Conferma di contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti di cui all'
articolo 57, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), anche per la realizzazione degli interventi non conclusi entro il 31 dicembre 2019, purché alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sia approvato il relativo progetto definitivo esecutivo e i medesimi interventi siano ultimati entro il termine del 31 dicembre 2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni interessati presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del finanziamento concesso e il cronoprogramma dei lavori aggiornato.
3. Con decreto della struttura regionale competente sono stabiliti i termini per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della rendicontazione della spesa.