Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.
Art. 3
 (Concorso regionale delle scuole del Friuli Venezia Giulia e "Giorno del Ricordo")
4. L'incarico dei componenti della commissione è a titolo gratuito. Ai componenti designati dalle associazioni di cui al comma 2 e dalla Direzione scolastica regionale spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.
6. Al fine della valutazione dei progetti sono individuate tre categorie, in base ai gradi di istruzione, per ognuna delle quali sono designati due progetti vincitori.
7. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a sei, e i loro accompagnatori, uno a persona, sono premiati con un viaggio, a spese della Regione Friuli Venezia Giulia, nelle terre della Venezia Giulia, Istria, Fiume e della Dalmazia, secondo itinerari predisposti annualmente e con visite alle Foibe di Basovizza e Monrupino, al Museo Centro Raccolta Profughi di Padriciano e al Magazzino 18, nonché agli altri luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata di volta in volta individuati e accessibili.
8. Il "Giorno del Ricordo" di ogni anno si commemora con manifestazione ufficiale nell'Aula consiliare, organizzata anche con il patrocinio dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In concomitanza con la manifestazione ufficiale avviene la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso.
9. Il regolamento del concorso è adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 51, lettera a), L. R. 13/2021
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 51, lettera b), L. R. 13/2021
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 51, lettera c), L. R. 13/2021