Art. 1
(Finalitā)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel perseguimento del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, collabora con le istituzioni dello Stato e del territorio, al fine di assicurare alla collettivitā la continuitā delle funzioni svolte dalla Questura di Trieste.
2. Per dare esecuzione a quanto previsto dal comma 1 l'Amministrazione regionale č autorizzata a sottoscrivere con le istituzioni coinvolte un accordo operativo finalizzato alla realizzazione, in un'area logisticamente adeguata, anche eventualmente messa a disposizione dall'Agenzia del demanio, di nuovi locali della Questura di Trieste da destinare all'Ufficio immigrazione di Trieste.