Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2020.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni e agli enti pubblici per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres. del 18 febbraio 2016.
2. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 1 e di rendicontazione della spesa, nonché i requisiti dei progetti delle iniziative ammissibili a contributo.
3. I Comuni e gli enti pubblici presentano le domande di concessione dei contributi di cui al comma 1 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
7. Con regolamento, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti le iniziative finanziabili, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 6 e di rendicontazione della spesa.
8. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività, sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
9. Le imprese di cui al comma 6 presentano le domande di assegnazione dei contributi alle Camere di commercio competenti per territorio, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 7.
10. Il contributo di cui al comma 6 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
11. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
12. Per le finalità di cui al comma 6, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 8, rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni sottoscrittori del Protocollo concernente il progetto pilota "aMare FVG" a sostegno degli oneri derivanti dalle attività di raccolta e di trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare, realizzate nell'ambito del progetto pilota medesimo.
14. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 13, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
16. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell'aria promuovendo la mobilità sostenibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al gestore del servizio di trasporto pubblico regionale un contributo per la realizzazione di ulteriori iniziative finalizzate a favorire l'intermodalità del trasporto di biciclette su mezzi di trasporto dedicati e su carrelli a rimorchio attrezzati per il trasporto di biciclette.
17. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 16, corredata di una relazione illustrativa del progetto sperimentale e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Il contributo di cui al comma 16 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
20. Nelle more della definizione dei piani di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e al fine di prevenire danni all'incolumità delle persone e alle cose, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la delocalizzazione di abitazioni private ai sensi del medesimo articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006.
24. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente, da pubblicarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui al comma 20.
25. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 20 è disposta l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, della proprietà del terreno sul quale insisteva l'immobile delocalizzato. L'erogazione del contributo è disposta previa stipula dell'atto di cessione a titolo gratuito del terreno sul quale insisteva l'immobile delocalizzato.
26. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
28. Il finanziamento di cui al comma 27 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'AUSIR alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
30. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
31. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
33.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è inserito il seguente:

34. Per le finalità di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/1997, come inserito dal comma 33, è destinata la spesa complessiva di 1.080.000 euro, suddivisa in ragione di 360.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
35. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), è abrogata dall'1 gennaio 2021.
36 bis. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), nonché il pagamento del costo delle ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dall'1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dall'1 luglio 2021.
37. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 36 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
38. Per le finalità di cui al comma 36 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
39. Le tariffe per i contributi relativi agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), riscosse da U.C.I.T. s.r.l. in qualità di agente contabile della Regione, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
40. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 39 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
45. AI fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e gli Enti di cui al comma 44, lettera a), che aderiscono all'iniziativa è stipulata una convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale.
46. A parziale sollievo degli oneri di cui al comma 44 gli Enti che sottoscrivono la convenzione di cui al comma 45 versano annualmente alla Regione, con le modalità indicate dalla convenzione stessa, un importo corrispondente al costo annuo di gestione dei rispettivi veicoli dismessi e sostituiti da quelli elettrici.
47. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 46, pari a 1.360.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
48. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa complessiva di 20.500.000 euro, suddivisa in ragione di 4.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
49. Gli oneri e i proventi disposti dai commi 47 e 48 per le annualità successive al 2022 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dei bilanci per gli anni medesimi e sono accertati e riscossi nei corrispondenti Titoli e Tipologie.
51. Con regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'ammontare massimo del singolo contributo di cui all'articolo 4, comma 32 bis, della legge regionale 45/2017, i livelli reddituali che consentono di accedere al contributo e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione del motoveicolo e l'acquisto del nuovo.
53. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 4, comma 32 bis, della legge regionale 45/2017 e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività, sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
54. Per le finalità previste dal comma 50 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
55. Per le finalità di cui al comma 50, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 53 rimesse alle Camere di commercio, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che aderiscono all'iniziativa comunitaria denominata "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia", contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) riferito al proprio territorio.
57. Con regolamento regionale, da approvare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 56, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
58. I Comuni presentano la domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 57.
59. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla D di cui al comma 66.
61. Al fine di assicurare il risparmio idrico, nonché la riduzione dei consumi energetici e l'efficientamento energetico degli ambienti comunali dedicati alla pratica ludico sportiva, in modo da limitare significativamente anche l'impatto ambientale e permettere un risparmio energetico adeguando l'illuminazione a quanto previsto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle Amministrazioni comunali della Regione, contributi a sostegno di spese di progettazione e di investimento, per interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico.
62. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
64. Per l'ottenimento della sovvenzione i beneficiari di cui al comma 62, in seguito ad avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
65. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 50.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
66. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1 Parole sostituite al comma 35 da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2 Parole sostituite al comma 36 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3 Comma 36 bis aggiunto da art. 88, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 44 da art. 4, comma 5, L. R. 22/2020
5 Comma 36 ter aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6 Parole sostituite al comma 23 da art. 4, comma 38, L. R. 13/2021
7 Comma 27 sostituito da art. 112, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
8 Comma 29 sostituito da art. 112, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
9 Parole aggiunte al comma 61 da art. 4, comma 13, lettera a), L. R. 13/2022
10 Parole aggiunte al comma 61 da art. 4, comma 13, lettera b), L. R. 13/2022