Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Il contributo in forma di credito d'imposta concesso ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), può essere usufruito in via anticipata per un importo fino al 100 per cento dell'ammontare del contributo concesso, in assenza di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in deroga all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Le domande presentate nel corso dell'anno solare ai sensi dell'articolo 2, comma 35 della legge regionale 29/2018, per le quali non è stato possibile adottare il decreto di concessione a causa di indisponibilità di risorse finanziarie, ovvero a causa delle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario, sono finanziate con fondi stanziati nell'esercizio finanziario successivo, con priorità rispetto alle domande presentate successivamente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche alle domande presentate nel corso dell'anno 2019.
4. Al fine di mantenere, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), lo svolgimento e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale in ciascuna area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, PromoTurismoFVG è autorizzata ad acquistare le quote, nella misura massima del 3 per cento, della società Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa - Lignano Sabbiadoro, che si rendono disponibili in seguito a cessione da parte degli enti locali partecipanti.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Caneva il contributo già concesso a PromoTurismoFVG con decreto del Direttore del Servizio turismo n. 3972/PROTUR di data 29 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), per interventi di completamento funzionale dell'opera già realizzata nell'ambito della valorizzazione turistica dei siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.
11. Il contributo di cui al comma 10 viene concesso a seguito di apposita domanda del Comune di Caneva, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo.
13. I finanziamenti agevolati di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), possono essere concessi per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine delle imprese che anticipano il contributo previsto per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico ai sensi dell'articolo 14, comma 3.1, e 16, comma 1 octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. A tal fine l'importo dei finanziamenti agevolati è calcolato con riferimento al valore del credito d'imposta vantato dall'impresa fornitrice in relazione ai contributi che l'impresa medesima ha anticipato sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.
15. Relativamente al contributo prorogato con decreto 20 novembre 2018, n. 4315/PROTUR per l'intervento "Riqualificazione del rifugio alpino Losa", il nuovo termine per ultimazione lavori è fissato il 30 settembre 2021 e quello per la rendicontazione della spesa sostenuta è fissato il 30 novembre 2021.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 5/2020
2 Parole sostituite al comma 8 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 5/2020
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 49, lettera a), L. R. 13/2021
4 Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 49, lettera b), L. R. 13/2021
5 Parole sostituite al comma 8 da art. 2, comma 49, lettera c), L. R. 13/2021
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 27, comma 1, L. R. 8/2022
7 Comma 9 abrogato da art. 46, comma 1, lettera t), L. R. 11/2022
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 15/2022
9 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 15/2022
10 Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 15/2022