Art. 68
(Finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. Il finanziamento del Servizio sanitario regionale č stabilito in relazione ai tre fondamentali livelli essenziali di assistenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sulla base di criteri o percentuali rideterminabili annualmente con le linee per la gestione di cui all'articolo 50, al fine di perseguire progressivamente la convergenza tra costi e fabbisogni standard, in condizioni di efficienza e appropriatezza, coerentemente alla programmazione regionale.
2.
La ripartizione delle risorse di cui al comma 1, in relazione alle attivitą assicurate dagli enti di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/2018, viene effettuata in considerazione:
a) del numero della popolazione degli ambiti territoriali di competenza, corretto per etą, indice di morbilitą, esito assistenziale e indice di dipendenza assistenziale;
b) dei costi connessi alle funzioni assicurate, anche in relazione a specifici progetti o obiettivi.
3 bis. La Regione provvede autonomamente al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio, essendo state soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della Regione medesima. Nell'ambito di tale autonomia, la Regione individua i limiti finalizzati ad assicurare la sostenibilitą economica in relazione all'erogazione delle prestazioni da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.
3 ter. La Regione individua, complessivamente o per singole materie, i limiti di cui al comma 3 bis con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto degli equilibri del bilancio regionale e tenendo conto della necessitą di valorizzare il personale del Servizio sanitario regionale.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 14/2023
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 14/2023