Art. 30
(Reti per l'assistenza)
1. Al fine di rispondere alla crescente complessitā dei bisogni sanitari e sociosanitari della persona e al fine di migliorare la presa in carico, il Servizio sanitario regionale, anche in relazione a quanto stabilito all'articolo 9, commi 5 e 6, della
legge regionale 27/2018, e in attuazione al decreto del Ministero della salute 70/2015, sviluppa il modello organizzativo di assistenza basato sui collegamenti in rete tra professionisti, strutture aziendali e servizi.
2. Al fine di assicurare lo sviluppo della continuitā assistenziale, con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le reti professionali per patologia con il compito di integrare le attivitā dell'assistenza ospedaliera con le attivitā dell'assistenza distrettuale, ivi comprese quelle dell'assistenza sociosanitaria.
3. Fatti salvi i centri giā riconosciuti sulla base della previgente normativa, con deliberazione della Giunta regionale sono specificati criteri e modalitā per l'identificazione, tra gli enti del Servizio sanitario regionale, dei centri di riferimento e specializzazione regionale. Il riconoscimento č effettuato con decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilitā.