Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.
Art. 44
(Programmazione)
1. L'attivitą di programmazione definisce gli obiettivi e le attivitą per la realizzazione degli obiettivi strategici individuati dalla Regione in sede di pianificazione regionale.