Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 29 bis aggiunto da art. 1, comma 6, L. R. 9/2020

Articolo 21 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2023

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge disciplina le forme collaborative tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia nell'ambito del sistema integrato Regione - Autonomie locali.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Regione utilizza la disciplina della gestione associata delle funzioni comunali e del superamento delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), quale fase di avvio del riassetto dei livelli di governo del territorio.

3. La Regione disciplina il riordino istituzionale e funzionale delle aree montane con la finalità di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, favorendo attraverso l'associazione tra i Comuni la partecipazione delle comunità locali alle politiche di sviluppo e il decentramento, la razionalizzazione e la semplificazione dell'azione amministrativa.

Art. 2

(Principi)

1. Il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondante lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle comunità locali e dell'intera comunità regionale. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e valorizza i Comuni e il ruolo di gestione e sviluppo del territorio che essi svolgono anche nell'interesse della comunità regionale.

2. I Comuni e la Regione perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale nel rispetto dei principi di concertazione, di leale collaborazione fra istituzioni e forme associative delle comunità locali e di responsabilità, tutelando le specifiche peculiarità locali.

3. Nell'esercizio delle funzioni amministrative i Comuni e la Regione si prefiggono l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale volto al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale nel rispetto dei principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

TITOLO II

FORME COLLABORATIVE TRA ENTI LOCALI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 3

(Forme di gestione associata)

1. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia sono:

a) le convenzioni;

b) le Comunità;

c) le Comunità di montagna per i Comuni appartenenti agli ambiti di cui all'articolo 17.

Art. 4

(Libertà di adesione)

1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi i Comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 3, anche aderendo a più forme associative. Restano ferme le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. Per ciascuna funzione o servizio, ogni Comune può partecipare a una sola forma associativa.

3. Ogni Comune può partecipare a una sola Comunità o Comunità di montagna.

Art. 5

(Convenzioni)

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati tra enti locali.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 6

(Comunità)

1. Le Comunità sono enti locali costituiti tra Comuni, di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali. Possono mettere in atto azioni condivise di politiche di sviluppo territoriale.

2. Le Comunità hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni.

Art. 7

(Comunità di montagna)

1. Le Comunità di montagna sono enti locali istituiti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio di funzioni e servizi comunali secondo le previsioni di cui al capo III. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 8

(Fusioni di Comuni)

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale tra Comuni contermini.

2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

3. Nei Comuni oggetto di fusione lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinandone l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Capo II

Comunità

Art. 9

(Costituzione delle Comunità)

1. L'atto costitutivo e lo statuto della Comunità sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.

2. L'istituzione della Comunità decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto nell'atto medesimo.

Art. 10

(Statuto)

1. Lo statuto della Comunità individua in particolare:

a) la sede, la denominazione dell'ente e la sua durata;

b) le funzioni e i servizi comunali esercitati dall'ente;

c) la disciplina della composizione, delle attribuzioni e del funzionamento degli organi;

d) le modalità di adesione e di recesso dei Comuni e le modalità di scioglimento della Comunità;

e) le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna;

f) i rapporti finanziari con i Comuni partecipanti;

g) le forme di partecipazione popolare e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. Lo statuto della Comunità garantisce adeguate forme di partecipazione e di controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e di confronto.

3. Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. La proposta di modifica è adottata dal Comitato esecutivo all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai Comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione del consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Decorso il predetto termine, qualora si siano espressi favorevolmente i due terzi dei consigli comunali, l'Assemblea procede comunque all'approvazione.

4. Le modifiche statutarie sono deliberate solo dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge.

5. Lo statuto della Comunità può prevedere l'istituzione di una o più sedi operative per l'esercizio di servizi di prossimità sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza. L'organizzazione di tali uffici è disciplinata mediante regolamenti e atti gestionali.

Art. 11

(Regolamenti e atti gestionali)

1. L'organizzazione della Comunità e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali di sua competenza sono disciplinati mediante regolamenti.

2. La procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

3. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, alla Comunità si applicano i regolamenti del Comune con il maggior numero di abitanti, in quanto compatibili.

4. Le modalità operative per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali sono definite mediante atti di gestione.

Art. 12

(Organi della Comunità)

1. Sono organi di governo della Comunità l'Assemblea, il Presidente e il Comitato esecutivo.

2. Il Presidente e il Comitato esecutivo durano in carica tre anni e sono eletti dall'Assemblea con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 14 e 15.

Art. 13

(Assemblea)

1. L'Assemblea, costituita dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e ad essa compete l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

a) modifiche statutarie;

b) programmi adottati dal Comitato esecutivo;

c) documenti contabili fondamentali;

d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;

e) elezione del Presidente e del Comitato esecutivo;

f) ogni altro atto previsto dallo statuto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lo statuto può prevedere che l'Assemblea sia costituita anche da ulteriori componenti scelti fra i consiglieri comunali di minoranza dei Comuni partecipanti, disciplinandone il numero e le modalità di elezione.

3. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.

4. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Lo statuto prevede la possibilità di eleggere Presidente dell'Assemblea della Comunità un altro componente della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

5. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un amministratore del Comune a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.

6. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva con effetto dalla data della cessazione. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce a ogni effetto nell'Assemblea il Sindaco cessato.

Art. 14

(Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità e presiede il Comitato esecutivo.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Sono eleggibili alla carica di Presidente gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il Presidente nomina tra i componenti del Comitato esecutivo il Vicepresidente, nomina l'organo amministrativo di vertice, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 15

(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non superiore a:

a) due nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero inferiore a 10 componenti;

b) quattro nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero compreso fra 10 e 15 componenti;

c) sei nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero compreso fra 16 e 20 componenti;

c bis) nove nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero superiore a 20 componenti.

(2)(3)

1 bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1, nel numero dei componenti dell'Assemblea non si computano gli eventuali ulteriori componenti di cui all'articolo 13, comma 2.

(4)

2. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti dall'Assemblea con voto limitato secondo quanto previsto dallo statuto, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Sono eleggibili alla carica di componente del Comitato esecutivo gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

(1)

3. Il Comitato esecutivo svolge le funzioni esecutive delle Comunità e tutte le altre funzioni non attribuite al Presidente e all'Assemblea, nonché le altre attribuzioni previste dallo statuto. In particolare, compete al Comitato esecutivo:

a) l'adozione dei programmi e la loro trasmissione all'Assemblea della Comunità per la loro approvazione;

b) l'adozione degli schemi dei documenti contabili fondamentali, l'adozione degli schemi di regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la fissazione dei criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

d) l'approvazione in via d'urgenza delle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

e) le nomine e le designazioni dei rappresentanti delle Comunità presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 9/2020

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 13, lettera a), L. R. 15/2020

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 13, lettera b), L. R. 15/2020

Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 13, lettera c), L. R. 15/2020

Art. 16

(Decadenza, dimissioni, sostituzione del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo)

1. La perdita dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di Presidente della Comunità e di componente del Comitato esecutivo.

2. Il Presidente della Comunità e i componenti del Comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di dimissioni presentate con le modalità disciplinate dallo statuto.

3. Alla sostituzione del Presidente o del componente del Comitato esecutivo decaduto dall'ufficio o dimissionario provvede l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Il mandato del Presidente o del componente neoeletto del Comitato termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.

4. Quando, per effetto di dimissioni o decadenza, venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, il Comitato decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza. Il mandato dell'organo neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.

Capo III

Comunità di montagna

Art. 17

(Istituzione delle Comunità di montagna)

1. Tra i Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono istituite le seguenti Comunità di montagna:

a) Carnia;

b) Canal del Ferro e Val Canale;

c) Gemonese;

d) Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;

e) Natisone e Torre.

(1)(2)

2. L'esclusione dalle Comunità di cui al comma 1 di un Comune classificato montano o parzialmente montano dalla legge regionale 33/2002 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

3. Il Comune di Forgaria nel Friuli si convenziona con la Comunità di montagna Gemonese per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 1.

4. Alle Comunità di montagna si applicano le norme di cui al capo II, in quanto compatibili.

Note:

Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 19/2020

Integrata la disciplina della lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 19/2020

Art. 18

( ABROGATO )

(6)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 2, lettera a), L. R. 9/2020

Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 2, lettera b), L. R. 9/2020

Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 19/2020

Art. 19

(Funzioni delle Comunità di montagna)

1. Le Comunità di montagna esercitano le funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani.

2. I Comuni possono esercitare in forma associata tramite la rispettiva Comunità di montagna funzioni e servizi comunali.

3. Le Comunità di montagna, in particolare:

a) elaborano e attuano piani e programmi di sviluppo del loro territorio di concerto con la Regione, al fine di valorizzare la partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di sviluppo dei territori montani;

b) esercitano le funzioni amministrative conferite dalla Regione;

c) provvedono alla gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni compresi nel proprio territorio e conferiti dai Comuni partecipanti, come individuati dallo statuto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b);

d) esercitano le ulteriori attività amministrative a esse conferite dai Comuni.

4. L'attività di cui al comma 3, lettera a), e il suo finanziamento ordinario con risorse regionali e con risorse statali attribuite alla Regione da leggi di sviluppo dei territori montani sono disciplinati da specifica legge regionale.

5. Nella definizione dei piani e dei programmi di cui al comma 3, lettera a), le Comunità di montagna adottano interventi e soluzioni che tengono conto delle zone di maggior svantaggio socio-economico interne al proprio territorio secondo la classificazione definita ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 33/2002 e, in via transitoria, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, così come integrata dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), privilegiando l'allocazione delle risorse in tali aree.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua una ricognizione delle funzioni regionali conferibili alle Comunità di montagna, provvedendo con successive leggi regionali di settore al loro trasferimento, nonché una ricognizione delle leggi regionali e delle singole disposizioni di legge regionale concernenti il territorio montano abrogate per successione di norme.

7. Fatta salva la definizione del complessivo assetto delle funzioni da assegnare alle Comunità di montagna ai sensi del comma 6, a decorrere dall'1 gennaio 2021 le stesse esercitano le funzioni relative alla concessione dei contributi ai piccoli esercizi commerciali per il disagio localizzativo di cui all'articolo 2, commi 143 e seguenti, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e le funzioni in materia di autorizzazione alla raccolta dei funghi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale).

Art. 20

(Consiglio delle autonomie montane)

1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane (CAM), quale sezione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui al capo I della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali). Il CAM si esprime in ordine alle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività della Regione e degli enti locali dei territori montani a un comune e coerente disegno programmatico.

2. Fanno parte del CAM:

a) i Comuni componenti del CAL designati per gli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2015, ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A della legge regionale 33/2002; qualora il Comune non rientri in una delle zone omogenee, il relativo Sindaco delega alla partecipazione dei lavori del CAM il Sindaco di altro Comune del medesimo ambito ricadente nelle citate zone omogenee;

b) il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) del Friuli Venezia Giulia;

c) i Presidenti delle Comunità di montagna.

3. Il CAM elegge al suo interno il Presidente. Per le modalità di funzionamento del CAM trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 12/2015 e il regolamento interno del CAL. Il medesimo regolamento può disciplinare strumenti di raccordo fra l'attività del CAL e l'attività del CAM.

4. Ai lavori del CAM può partecipare con diritto di parola un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all'articolo 21 della legge regionale 26/2014.

5. Il CAM svolge funzioni concertative e consultive sulle proposte di legge e sugli atti generali di programmazione afferenti la disciplina specifica della montagna, nonché sui criteri generali per la concessione di fondi regionali d'interesse della stessa. Formula, inoltre, proposte alla Giunta regionale e ai soggetti che operano nelle aree montane in merito allo sviluppo delle stesse.

6. Il CAM svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.

7. Per le finalità di cui al comma 6 il Presidente del CAM, d'intesa con le Comunità di montagna, convoca periodicamente, almeno con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle politiche di sviluppo della montagna, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti rappresentativi della realtà sociale ed economica dei territori montani.

8. Trova applicazione l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 12/2015.

9. Restano ferme le competenze del CAL in ordine all'espressione delle intese e dei pareri previsti dall'articolo 8 della legge regionale 12/2015.

Capo IV

Norme speciali per il territorio collinare

Art. 21

(Trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli)

1. In considerazione della consolidata esperienza associativa tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è trasformato di diritto in Comunità collinare del Friuli.

2. Entro il 30 settembre 2020, l'Assemblea consortile, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo statuto della Comunità mediante adeguamento dello statuto del Consorzio alle disposizioni della presente legge. La mancata approvazione dello statuto da parte di un Comune entro il termine equivale al recesso dello stesso dal Consorzio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili. Dalla data di approvazione dello statuto decorre la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli.

(1)

3. Entro il 31 ottobre 2020, il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale Collinare costituita ai sensi della legge regionale 26/2014 trasmette alla Comunità collinare del Friuli l'atto di ricognizione dell'Unione con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.

4. L'Unione territoriale intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dall'1 gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa.

(2)

5. Alla Comunità collinare del Friuli si applicano le norme di cui al capo II e agli articoli 22 e 23, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24 riferite alle Comunità di montagna.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 9/2020

Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 9/2020

Art. 21 bis

(Ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità collinare del Friuli)

(1)

1. In considerazione della conformazione territoriale, delle peculiarità culturali, paesaggistiche e ambientali delle colline moreniche vocate allo sviluppo di un turismo sostenibile, nonché dell'affinità del tessuto socio-economico, degli insediamenti artigianali e produttivi, fonte di sinergie positive con il Comune di Pagnacco, la Comunità collinare del Friuli, di seguito Comunità, è autorizzata a deliberare l'ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità, previa richiesta dello stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato esecutivo della Comunità adotta all'unanimità la proposta recante in particolare le modalità, le condizioni organizzative, economiche e patrimoniali per l'ingresso del Comune di Pagnacco e le correlate modifiche dello statuto della Comunità. La proposta è trasmessa ai Comuni della Comunità e al Comune di Pagnacco, i quali si esprimono entro trenta giorni con delibera dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, entro il predetto termine, i due terzi dei Comuni si siano espressi favorevolmente sulla proposta, l'ingresso e le conseguenti modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea della Comunità a maggioranza dei due terzi.

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2023

Capo V

Organizzazione, personale e disposizioni finanziarie e contabili

Art. 22

(Disposizioni in materia di organizzazione e personale)

1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, alle Comunità e alle Comunità di montagna si applicano le norme sull'organizzazione e sul personale dei Comuni, in quanto compatibili.

2. Le Comunità possono avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni aderenti previo accordo con i Comuni medesimi.

Art. 23

(Organo amministrativo di vertice)

(1)

1. Le Comunità e le Comunità di montagna possono affidare la gestione dell'ente a un Direttore generale nominato dal Presidente. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'ente.

2. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, le Comunità e le Comunità di montagna possono avvalersi di un segretario scelto dal Presidente tra uno dei segretari dei Comuni facenti parte delle Comunità stesse. Al segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale.

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 2, L. R. 9/2020

Art. 24

(Disciplina finanziario-contabile delle Comunità e delle Comunità di montagna)

1. Le Comunità e le Comunità di montagna, in materia di finanza locale, anche con riferimento all'ordinamento finanziario e contabile, osservano, rispettivamente, le disposizioni previste per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale.

2.

( ABROGATO )

(1)

3.

( ABROGATO )

(2)

4. Nelle more dell'adeguamento dell'atto di determinazione dei compensi spettanti all'organo di revisione delle Comunità e delle Comunità di montagna, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), gli stessi sono così determinati:

a) la maggiorazione da corrispondere a ciascun componente dell'organo di revisione della Comunità o della Comunità di montagna, in caso di avvalimento, è pari al 30 per cento del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del Comune di cui la Comunità o la Comunità di montagna si avvale;

b) nel caso di nomina da parte della Comunità di montagna di un proprio organo di revisione monocratico, il compenso annuo spettante è quello previsto per l'organo di revisione dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.

5. Nelle more dell'adeguamento della disciplina contenuta nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 26 della legge regionale 18/2015 per le Comunità di montagna trovano applicazione le disposizioni previste per i Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. Trova altresì applicazione la disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale 18/2015 , in quanto compatibile.

(3)

6. Al Presidente e ai componenti del Comitato esecutivo della Comunità e della Comunità di montagna spetta un'indennità di funzione stabilita con deliberazione della Giunta regionale, al netto di quella spettante per cariche eventualmente esercitate presso altro ente locale.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 13/2021

Comma 3 abrogato da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 13/2021

Parole soppresse al comma 5 da art. 9, comma 8, lettera b), L. R. 13/2021

Capo VI

Tutela della minoranza linguistica slovena e delle lingue minoritarie

Art. 25

(Tutela della minoranza linguistica slovena)

1. Nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 38/2001, le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono, in particolare, l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge 38/2001, in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello già in godimento nel territorio di riferimento.

Art. 26

(Tutela delle lingue minoritarie)

1. Gli statuti delle Comunità e delle Comunità di montagna che includono Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria.

2. Nelle Comunità e nelle Comunità di montagna che includono Comuni che statutariamente abbiano assunto la denominazione bilingue italiano/sloveno è stabilito l'uso della denominazione della Comunità e della Comunità di montagna anche in lingua slovena.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL SUPERAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

Art. 27

(Superamento delle Unioni territoriali intercomunali)

(1)

1. Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021.

2. I Comuni aderenti a un'Unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 26/2014. Qualora nessun Comune intenda partecipare alla trasformazione si procede allo scioglimento dell'Unione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014.

3. I Comuni aderenti a un'Unione che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità approvano, con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, lo statuto della costituenda Comunità.

4. L'Assemblea dell'Unione delibera la trasformazione dell'Unione in Comunità con la relativa decorrenza e approva lo statuto di cui al comma 3 a maggioranza assoluta dei propri componenti. La Comunità subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione.

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 8, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Art. 28

(Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane)

(3)

1. Alle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane di cui alla legge regionale 33/2002 si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. I Comuni aderenti alle Unioni di cui al comma 1 non ricompresi nelle Comunità di montagna deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 26/2014.

3. Per la costituzione delle Comunità di montagna, i consigli comunali dei Comuni partecipanti ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti entro il 30 settembre 2020. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole da parte dei due terzi dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna. Entro il 31 ottobre 2020, l'Assemblea convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti.

(1)

4. Entro il 31 ottobre 2020 il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale trasmette alla rispettiva Comunità di montagna l'atto di ricognizione dell'Unione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.

5. A far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 sono trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 9/2020

Parole soppresse al comma 5 da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 9/2020

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 19/2020

Art. 29

(Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province)

1. Alle Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. A far data dall'1 luglio 2020 le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite in capo alla Regione unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

3. A far data dall'1 luglio 2020 l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle Unioni di cui al comma 1 compete ai Comuni titolari delle stesse. Gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra Comuni e Unioni sono sottoscritti entro il 30 giugno 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili.

(1)

4. Gli organi delle Unioni di cui al presente articolo sono sciolti a far data dall'1 aprile 2020. Dalla stessa data la gestione delle Unioni è affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli enti di cui all'articolo 30. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità dei Commissari e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi, con oneri a carico degli enti commissariati.

5. Entro il 30 giugno 2020 il Commissario di ciascuna Unione adotta un atto di ricognizione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati di cui al comma 1, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso.

6. Le Unioni di cui al comma 1 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 ottobre 2020.

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 5, L. R. 9/2020

Art. 29 bis

(Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province)

(1)

1. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in società di trasformazione urbana, ancorché in liquidazione, sono attribuite al Comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprietà delle società.

2. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere SpA sono attribuite in parti uguali ai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.

3. Le quote di partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana e dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso SCARL sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società.

4. Le partecipazioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute e nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste.

5. I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. Trova applicazione l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

(2)

6. Fatti salvi diversi accordi stipulati con i Comuni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, gli Enti di decentramento regionale di Gorizia e Trieste sono autorizzati a proseguire l'attuazione dei progetti relativi ad attività già avviate e finanziate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 e di ogni altro progetto non rientrante nelle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014.

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, comma 6, L. R. 9/2020

Comma 5 sostituito da art. 9, comma 34, L. R. 15/2020

Art. 30

(Istituzione degli Enti di decentramento regionale)

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, sono istituiti i seguenti Enti di decentramento regionale (EDR):

a) Ente di decentramento regionale di Trieste il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Trieste;

b) Ente di decentramento regionale di Udine il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Udine;

c) Ente di decentramento regionale di Pordenone il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Pordenone;

d) Ente di decentramento regionale di Gorizia il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Gorizia.

2. Gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, agli enti di cui al presente articolo si applicano le norme previste per gli enti regionali, in quanto compatibili.

3. I Commissari di cui all'articolo 29, comma 4, curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'articolo 31.

4. Gli EDR sono operativi a decorrere dall'1 luglio 2020.

Art. 31

(Organi degli Enti di decentramento regionale)

1. Sono organi degli EDR:

a) il Direttore generale;

b) il Revisore unico dei conti.

2. Per la nomina del Direttore generale e del Revisore unico dei conti, nonché per il funzionamento degli EDR trovano applicazione le norme di cui al capo III della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), in quanto compatibili. Le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 21/2014 sono da intendersi riferite alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.

Art. 32

(Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado)

1. In ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado. Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attività di supporto amministrativo.

2. Fanno parte di ciascuna Conferenza i sindaci dei Comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture, o suo delegato, e il Direttore generale dell'EDR. Partecipano alle sedute della rispettiva Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci degli altri Comuni dei rispettivi ambiti territoriali.

3. Le Conferenze sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per l'espressione del parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

4. Per la validità delle riunioni delle Conferenze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.

Art. 33

(Funzioni degli Enti di decentramento regionale)

1. Oltre a esercitare le funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, gli EDR costituiscono, per gli enti locali ricompresi nei rispettivi territori, gli ambiti di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici.

1 bis. Gli EDR esercitano le funzioni in materia di viabilità di cui alla legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale).

(1)

2. I Comuni possono avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza.

3. Gli EDR possono stipulare accordi con i Comuni interessati ai fini dell'utilizzo degli edifici scolastici.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2023

Art. 34

(Centro Servizi ANCI FVG)

1. Al fine di accompagnare il Sistema delle autonomie locali nei processi di riforma, innovazione e riorganizzazione, di assicurare livelli di formazione uniformi nell'ambito del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e di favorire l'inserimento dei dipendenti neoassunti, la Regione assegna all'ANCI FVG la gestione di specifici servizi informativi, formativi, di supporto organizzativo e operativo, attraverso la stipula di protocolli d'intesa.

2. I servizi formativi sono indirizzati a tutti i dipendenti del Comparto unico, agli amministratori locali e agli altri soggetti che si relazionano con gli enti del Comparto unico, eventualmente indicati nei protocolli d'intesa, per supportarli nell'acquisizione delle competenze manageriali, organizzative, tecniche e gestionali con percorsi adeguati e differenziati in base alle rispettive necessità.

3. I servizi di supporto organizzativo sono indirizzati al Sistema delle autonomie locali della regione per accompagnarlo nei processi di innovazione, reingegnerizzazione, sviluppo e semplificazione dei servizi comunali e sovracomunali.

4. I servizi di supporto operativo nella gestione dei servizi, attuati attraverso il Centro Servizi ANCI, sono indirizzati agli enti locali della regione con particolare riguardo a quelli sino a 7.500 abitanti.

5. La Regione affida ad ANCI FVG la gestione dell'osservatorio sulla formazione e sull'organizzazione dei servizi degli enti locali, nonché l'erogazione di servizi avanzati a favore degli enti locali del territorio erogati attraverso i centri di competenza ANCI FVG.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35

(Consorzi)

1. Sono fatti salvi i consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligatori per legge, con le relative discipline.

Art. 36

(Modifica all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)

1. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunta la seguente:

<<d bis) Enti di decentramento regionale.>>.

Art. 37

(Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge regionale 18/2016)

1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:

<<Art. 36 bis

(Comitato paritetico Regione-Enti locali)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di funzione pubblica è istituito il Comitato paritetico Regione-Enti locali, quale tavolo di confronto tra la Regione e gli Enti locali sui temi che riguardano il Comparto unico.

2. Il Comitato paritetico in particolare:

a) elabora gli indirizzi per un'ottimale allocazione del personale presso le amministrazioni del comparto;

b) fornisce indicazioni e indirizzi al fine del perseguimento dell'uniformità, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del personale negli enti del Comparto unico.

3. II Comitato paritetico è presieduto e convocato dall'Assessore regionale competente in materia di funzione pubblica, quale membro di diritto, ed è composto da sei membri nominati con decreto del Presidente della Regione e così individuati:

a) tre componenti designati dalla Giunta regionale;

b) tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui due in rappresentanza dei Comuni e uno in rappresentanza delle Comunità di montagna.

4. II Comitato svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>>.

Art. 38

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2014)

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Alle riunioni del collegio partecipano, senza diritto di voto, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.>>.

Art. 39

(Sostituzione dell'allegato A della legge regionale 33/2002)

1. L'allegato A della legge regionale 33/2002 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 40

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 17, 21, 24, 28 e 29 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

b) gli articoli 4 ter, 8, commi da 1 a 8, 34, 35 bis, 35 ter, 35 quater, il titolo V, il capo I del titolo VI, il capo I del titolo VII della legge regionale 26/2014 .

(1)

2. A far data dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, sono abrogati gli articoli 32 e 35 della legge regionale 26/2014.

3. A far data dall'1 gennaio 2021 sono abrogati il titolo I, il titolo II, a esclusione dell'articolo 8, commi 9, 10 e 11, i capi I, II e III del titolo III, il titolo IV, gli articoli 57, 58, 58 bis, gli allegati A, B, C e C BIS della legge regionale 26/2014 .

(2)

Note:

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 7, lettera a), L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, c. 8, L.R. 9/2020.

Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 7, lettera b), L. R. 9/2020

Art. 41

(Norme finanziarie)

1. La Regione assicura, anche attraverso appositi trasferimenti finanziari, gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme collaborative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie.