Art. 22
(Disposizioni in materia di organizzazione e personale)
1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, alle Comunità e alle Comunità di montagna si applicano le norme sull'organizzazione e sul personale dei Comuni, in quanto compatibili.
2. Le Comunità possono avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni aderenti previo accordo con i Comuni medesimi.