Legge regionale 13 novembre 2019 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 21/11/2019

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

Capo IV

Interventi in materia di lingue minoritarie

Art. 40

(Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 29/2007)

1. Al fine della realizzazione della Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 29/2007 di cui all'articolo 30 della legge regionale 29/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 40.000 euro all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie all'evento. L'ARLeF predispone una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e redige gli atti della Conferenza in lingua italiana e friulana.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 41

(Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca)

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie per la realizzazione della Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 20/2009, come inserito dall'articolo 39, nonché per la redazione degli atti della Conferenza in lingua italiana e tedesca.