Legge regionale 13 novembre 2019 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 21/11/2019

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 29/2007 in materia di tutela e di promozione della minoranza linguistica friulana

Art. 13

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 29/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), le parole << territori provinciali diversi>> sono sostituite dalle seguenti: << territori diversi delle ex province di Gorizia, Pordenone e Udine>>.

Art. 14

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29/2007 le parole << che valorizzano le diversità linguistiche e culturali>> sono sostituite dalle seguenti: << atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale>>.

Art. 15

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29/2007)

1. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 29/2007 le parole << dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, ed è aggiornato annualmente.>> sono sostituite dalle seguenti: << dall'ARLeF.>>.

Art. 16

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 29/2007 le parole << delle associazioni intercomunali e delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Province>> sono sostituite dalle seguenti: << degli enti locali>>.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29/2007)

1. All'articolo 10 della legge regionale 29/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo la parola << Cartellonistica>> sono inserite le seguenti: << e segnaletica>>;

b) al comma 3 la parola << cartellonistica>> è sostituita dalla seguente: << segnaletica>>.

Art. 18

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 29/2007)

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 29/2007 è sostituito dal seguente:

<<5. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato ed è composta dal Direttore centrale competente in materia di istruzione, o suo delegato, dal Direttore centrale competente in materia di lingue minoritarie, o suo delegato, da un componente nominato dall'ARLeF, nonché da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana.>>.

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 29/2007)

1. L'articolo 16 della legge regionale 29/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Materiale e documentazione didattici)

1. L'ARLeF realizza e sostiene la produzione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana.

2. L'ARLeF approva le linee da seguire nella realizzazione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana e nella realizzazione di attività di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la lingua friulana.>>.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 29/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 29/2007 dopo le parole << alla programmazione radiofonica in lingua friulana>> sono inserite le seguenti: << e di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25>> e dopo le parole << Informazione Friulana società cooperativa di Udine>> sono inserite le seguenti: << e a Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine>>.

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 29/2007)

1. L'articolo 24 della legge regionale 29/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Associazioni della minoranza linguistica friulana)

1. Al fine di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, la Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito l'Albo regionale delle associazioni della minoranza linguistica friulana presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie.

3. All'Albo di cui al comma 2 possono iscriversi le associazioni della minoranza linguistica friulana in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono dotate di autonomia amministrativa e contabile;

b) hanno sede legale sul territorio di uno dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996;

c) svolgono in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attività destinata prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura della minoranza linguistica friulana;

d) non sono destinatarie di ulteriori finanziamenti ai sensi della presente legge.

4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie.

5. Le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale.

6. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dalle associazioni iscritte all'Albo di cui al comma 2 mediante finanziamenti.

7. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un ruolo di primaria importanza e ne sostiene il perseguimento delle finalità istituzionali mediante la concessione di un finanziamento disposto annualmente con legge di stabilità regionale.

8. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.>>.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 29/2007)

1. All'articolo 27 della legge regionale 29/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << i concessionari di pubblici servizi>> sono sostituite dalle seguenti: << i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico>>;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 29/2007)

1. All'articolo 28 della legge regionale 29/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: << e Commissione per l'uso sociale della lingua friulana>> sono soppresse;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 24

(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 29/2007)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2007 le parole << le amministrazione regionale, amministrazioni locali e i concessionari di pubblici servizi>> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione, gli enti locali e i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico>>.