Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 21/11/2019

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.
Capo V
 Norme finali
Art. 43
1.
Al comma 3 bis dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole << dell'ARLeF>> sono sostituite dalle seguenti: << di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di cui al comma 2>>.

Art. 45
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalitą di cui all'articolo 40 č autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitą culturali) - Programma n. 2 (Attivitą culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalitą di cui all'articolo 41 č autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitą culturali) - Programma n. 2 (Attivitą culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Alle finalitą di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, come modificato dall'articolo 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Alle finalitą di cui all'articolo 22 della legge regionale 26/2007, come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitą culturali) - Programma n. 2 (Attivitą culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Alle finalitą di cui all'articolo 23 della legge regionale 29/2007, come modificato dall'articolo 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitą culturali) - Programma n. 2 (Attivitą culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Alle finalitą di cui all'articolo 24 della legge regionale 29/2007, come sostituito dall'articolo 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitą culturali) - Programma n. 2 (Attivitą culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. Alle finalitą di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2009, come modificato dall'articolo 30, si provvede a valere sullo stanziamento Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitą culturali) - Programma n. 2 (Attivitą culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
10. Alle finalitą di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2009, come modificato dall'articolo 37, si provvede a valere sullo Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
11. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.