(Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca)
1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie per la realizzazione della Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca di cui all'
articolo 17 bis della legge regionale 20/2009, come inserito dall'articolo 39, nonché per la redazione degli atti della Conferenza in lingua italiana e tedesca.