Legge regionale 07 novembre 2019 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 28/11/2019

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 4 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e/o comunitari>> sono sostituite dalle seguenti: <<o dell'Unione europea ovvero internazionali>>;

b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

<<2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con regolamento di attuazione sono determinati:

a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;

b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;

c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;

d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.>>;

c) al comma 5 la parola <<regia>> è sostituita dalla seguente: <<gestione>>.