Legge regionale 07 novembre 2019, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 28/11/2019

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivitā di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).
Art. 9
 (Norma transitoria e finale)
1. Il Comitato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2000, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), č costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; sino a detta costituzione continua ad operare il Comitato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.