Legge regionale 07 novembre 2019, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 28/11/2019

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivitā di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).
Art. 5
2. Per le finalitā previste dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.