Legge regionale 07 novembre 2019, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 28/11/2019

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).
Art. 1
1.
L'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.
3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.
4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, delle sue espressioni culturali e sociali.
5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarietà e cooperazione internazionale e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
7. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere a) e b), è garantita per ciascuna tipologia una percentuale di risorse poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.>>.