Legge regionale 04 novembre 2019, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1.
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:
<< 3 ter. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di stipulazione del contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori all'applicazione del contratto di espansione e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipulazione del contratto di espansione.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 3 ter dell'articolo 21 della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. In sede di prima attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), nelle more dell'adozione degli atti previsti dagli articoli 30 ter, comma 1, lettere a) e b), 30 sexies, comma 2, lettera a), 30 octies, commi 1, lettera b) e 3, e 30 duodecies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 29/2018, le risorse previste dall'articolo 15, comma 6, della citata legge regionale 29/2018 sono utilizzate per le attività di competenza dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa tramite atti adottati dal Direttore generale della stessa a valere sul bilancio regionale, con il supporto tecnico-amministrativo degli Uffici regionali con competenze in materia di procedure di selezione e gestione di fondi regionali, individuati nell'ambito delle funzioni di coordinamento del Direttore generale della Regione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo Tecnologico di Pordenone società consortile per azioni un contributo per la realizzazione dei lavori di ampliamento della sede adibita a parco scientifico e tecnologico regionale e per l'eventuale fornitura di arredi e attrezzature.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dell'elenco dei costi.
11. Il contributo di cui al comma 9 rientra nella disciplina degli aiuti di Stato ed è concesso ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili riferiti ai costi degli investimenti materiali.
12. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 415.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 20.
13. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e con riferimento alle domande presentante entro i termini previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)), ma viziate da irregolarità che ne impediscono l'accoglimento, i soggetti gestori possono presentare domanda entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14. Per accedere al contributo di cui al comma 13 i destinatari presentano la domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.
16. Per le finalità di cui al comma 13 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
18.
Al comma 22 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole << dei costi complessivamente iscritti a conto economico.>> è aggiunto il seguente periodo: << In sede di avvio dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza previste dall'articolo 30 quater della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), tale percentuale massima è fissata nel 40 per cento.>>.

20. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella G.