Legge regionale 06 agosto 2019, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.
Capo VII
 Clausola valutativa, norme transitorie e finali e abrogazioni
Art. 21
 (Norme transitorie)
1. Fino a intervenuta fusione per incorporazione dell'Ater Alto Friuli in Ater Udine, di cui all'articolo 2, comma 2, il Consiglio di amministrazione e il Direttore dell'Ater Udine esplicano le loro funzioni anche sull'Ater Alto Friuli.
2. Il Direttore dell'Ater Udine in relazione all'incorporazione di cui all'articolo 2, comma 2, predispone, senza alcuna indennità aggiuntiva, tutti gli atti necessari alla definizione del nuovo assetto dell'Ater Udine e provvede con riferimento all'Ater Alto Friuli a definire i rapporti di debito e di credito, alla regolazione dei rapporti giuridici in corso, inclusi quelli relativi al personale, ai beni anche patrimoniali e ai rapporti economico finanziari. Il Consiglio di amministrazione dell'Ater Udine impartisce le direttive ai fini dell'incorporazione anche relativamente ai necessari atti di gestione eccedenti l'ordinaria amministrazione.
3. Il personale dell'Ater Alto Friuli in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato viene trasferito all'Ater Udine a decorrere dalla data di intervenuta attuazione dell'incorporazione di cui all'articolo 2, comma 2. L'Ater Udine altresì subentra negli altri rapporti di lavoro in essere a tale data. L'Ater Udine ridetermina conseguentemente, previa verifica dei carichi di lavoro, la propria dotazione organica.
4. In sede di prima applicazione la nomina dei Consigli di amministrazione delle Ater di cui all'articolo 6 è effettuata entro il 15 ottobre 2019.
5. Nelle more delle nomine dei Direttori di cui all'articolo 8 i Consigli di amministrazione individuano tra i dirigenti delle singole Ater i soggetti che svolgono le funzioni attribuite al Direttore dalla presente legge.
6. Il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater e le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi nominate ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 1/2016, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le proprie funzioni sino alla nomina delle nuove Commissioni di cui all'articolo 11 e, comunque, non oltre la loro naturale scadenza, a eccezione della Commissione requisiti soggettivi di Ater Alto Friuli che decade a intervenuta attuazione dell'incorporazione dell'Ater Alto Friuli in Ater Udine.