Art. 18
(Stato giuridico e trattamento economico del personale)
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Ater è regolato su base contrattuale collettiva e individuale.
2. Al personale non dirigente delle Ater è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende aderenti a Federcasa, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle Aziende aderenti alla CISPEL, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 per il Direttore. La Giunta regionale, con adeguata motivazione, può successivamente disporre l'applicazione di altro contratto nazionale o regionale ritenuto più idoneo, a esclusione di quello applicato al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'
articolo 127 della legge regionale 13/1998.
3. Nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza delle Ater al personale si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico. Il processo di omogeneizzazione non deve comportare oneri aggiuntivi per le Ater rispetto ai costi ordinari dei rinnovi contrattuali.
4. Con regolamento interno vengono stabilite le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale.