(Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale), sono aggiunti i seguenti:
<< 13 quater. Al fine di affiancare e supportare i cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia nell'esercizio effettivo del loro diritto all'abitazione, al Difensore civico sono attribuite anche le funzioni di garanzia per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione.
13 quinquies. Possono rivolgersi all'ufficio del Difensore civico, nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i richiedenti, gli assegnatari e gli utenti a qualsiasi titolo di un alloggio di edilizia di cui all'
articolo 16, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), gestito da un'Azienda territoriale di edilizia residenziale nel territorio della Regione.
13 sexies. Al Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono attribuiti tutte le funzioni e tutti i poteri di cui ai commi precedenti del presente articolo.
13 septies. Il Difensore civico riserva una parte della relazione di cui all'articolo 1 septies per l'illustrazione delle attività svolte nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.>>.