Art. 15
(Vigilanza e controllo)
1. Le Ater sono sottoposte alla vigilanza della Regione al fine dell'accertamento della loro produttività e del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. La Giunta regionale, tramite l'Assessore competente in materia di edilizia, può richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto e disporre ispezioni e controlli ai fini della vigilanza di cui al comma 1.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione relative ai bilanci, ai piani finanziari, ai piani di vendita, ai regolamenti, ai programmi di attività edile e manutentiva, alle piante organiche e agli incarichi dirigenziali sono trasmesse alla Direzione centrale competente in materia di edilizia. In assenza di osservazioni da parte della Regione, da esprimersi entro quindici giorni dalla data del ricevimento, le deliberazioni diventano esecutive.