Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, nel riconoscere il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, disciplina le competenze e le modalità di intervento degli enti operanti nel settore socio-abitativo al fine di improntare la loro azione al conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale delle politiche abitative.
2. La presente legge disciplina il riordino istituzionale e organizzativo delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) mediante la definizione degli organi, delle loro funzioni e attività, al fine di uniformare gli strumenti di attuazione e le modalità di gestione del patrimonio immobiliare dalle stesse gestito.
3. La gestione del patrimonio di edilizia sovvenzionata è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità allo scopo di ottimizzare le risorse impiegate nel perseguimento delle finalità istituzionali.