Legge regionale 06 agosto 2019, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 3
 (Funzioni delle Ater)
1. Le Ater concorrono a realizzare gli obiettivi definiti nel Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), e, in particolare, provvedono a:
a) realizzare gli interventi di edilizia socio-abitativa assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;
b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e privati nel settore dell'edilizia residenziale universitaria;
c) realizzare per conto degli Enti locali, enti pubblici e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e di privati o affidato alla loro gestione, realizzando periodicamente opere di recupero, compresa la riqualificazione e la manutenzione anche degli spazi di uso comune, degli spazi verdi e di pubblico accesso;
e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica e amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione sulla base di specifici accordi;
f) fornire assistenza tecnica e amministrativa retribuita a enti pubblici nel settore dell'edilizia;
g) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, ai soli fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle;
i) partecipare con soggetti privati a iniziative nel settore del recupero edilizio e urbano;
j) promuovere, nell'ambito dei Tavoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 1/2016, progetti per la realizzazione di interventi condivisi al fine di perseguire la qualità sociale dell'abitare negli edifici a prevalente proprietà Ater;
k) concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale per lo svolgimento di attività non lucrative; i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario;
l) svolgere ogni altra funzione loro attribuita da leggi statali o regionali.
3. L'acquisto di alloggi per le finalità di cui al presente articolo può essere attuato dalle Ater esclusivamente per immobili privi di caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 1072/1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 27 agosto 1969, n. 218.
Note:
1 Lettera h) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 2, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.