Legge regionale 06 agosto 2019, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 2
 (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale)
1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale Alto Friuli, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, di seguito, Ater, istituite con l'articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), sono enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza e al controllo della Regione.
2. Entro l'1 marzo 2020 l'Ater Alto Friuli è accorpata mediante fusione per incorporazione nell'Ater Udine che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e ne mantiene i presidi territoriali.
3. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento delle Ater ed è redatto secondo lo schema-tipo di statuto predisposto dalla Regione. Esso è adottato dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.
5. Le Ater costituiscono un sistema unico a livello regionale e, a tal fine, per una maggior efficienza e contenimento della spesa privilegiando, altresì, le competenze e le professionalità rinvenibili al proprio interno, gestiscono unitariamente, convenzionandosi tra loro, le seguenti funzioni: programmazione economica e finanziaria e gestione contabile e di bilancio, gestione e formazione del personale, uffici legali, procedimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, servizi informatici e trattamento degli utenti in essere e potenziali. Possono inoltre gestire unitariamente progettazione e direzione lavori e sicurezza e collaudo. Devono, altresì, uniformare le procedure di gara e i contratti.
6. Le Ater amministrano il patrimonio edilizio alle stesse attribuito, sia in proprietà sia in gestione, e hanno competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali, così come definite all'entrata in vigore della presente legge. L'Ater Udine dalla data di intervenuta incorporazione di cui al comma 2 ha competenza anche sulla circoscrizione elettorale di Tolmezzo.