Art. 17
(Organo di garanzia)
1. All'esito delle risultanze emerse dall'illustrazione dell'attività svolta da parte del Difensore civico nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Giunta regionale si riserva di valutare l'istituzione di un organo di garanzia specificatamente dedicato.