Art. 14
(Bilancio)
1. Entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione e il piano finanziario.
2. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio relativo all'esercizio precedente.
3. I bilanci delle Ater sono predisposti in conformità al disposto del
codice civile e allo schema tipo di cui all'articolo 10, comma 9; i bilanci sono trasmessi alla competente struttura regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione.
4. Le Ater, in quanto soggetti incaricati della gestione di servizi di interesse economico generale e percipienti compensazioni di servizio pubblico, redigono il bilancio in modo da individuare i costi imputabili ai servizi di interesse economico generale e verificare che l'importo delle compensazioni versate risulti corretto.
5. I bilanci sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.