Art. 11
(Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi)
1. Presso ciascuna Ater è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della
legge regionale 1/2016.
2. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia. Con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute.
3.
La Commissione dura in carica cinque anni ed è composta:
a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
b) dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ater, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale.
4. La Commissione è integrata di volta in volta dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede gli alloggi interessati dalle iniziative edilizie ovvero dai bandi, senza alcuna indennità o rimborso per la partecipazione alle sedute.
5. Con regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Ater.