Legge regionale 06 agosto 2019, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia un contributo per l'acquisto di un'apparecchiatura per le analisi sulla qualità del latte.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda; il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità previste al comma 1 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
5. Le domande di aiuto e di liquidazione di cui all'articolo 2, commi 45 e 47, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere riproposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di adeguare l'importo da richiedere nel limite massimo previsto.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
7. Per fronteggiare le gravi perdite registrate a carico delle coltivazioni di actinidia nell'anno 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, per sostenere il reddito delle imprese agricole aventi unità tecnico economica situata sul territorio regionale che producono actinidia e che conferiscono il prodotto a imprese aventi come oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata.
9. L'aiuto è concesso al netto di eventuali altri aiuti o altri indennizzi ricevuti per le medesime perdite e non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data di presentazione della domanda.
10. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto è proporzionalmente ridotto.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
12. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 0189/Pres. (Regolamento di esecuzione dell' articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi), le domande di contributo a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi sono presentate, per l'anno in corso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. La domanda per il finanziamento di cui al comma 13 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata del preventivo di spesa.
15. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
16. Per le finalità previste al comma 13 è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
17. La Regione sostiene le imprese agricole frutticole in situazioni di difficoltà finanziaria, di liquidità e di accesso al credito per la conduzione aziendale conseguenti alla perdita della produzione, alla riduzione dei ricavi annuali e all'aumento dei costi produttivi derivanti dai danni causati dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys).
19. I finanziamenti di cui al comma 18 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando, alla superficie aziendale condotta in regione da ciascuna impresa, i valori a ettaro stabiliti con deliberazione della Giunta regionale con riguardo alle diverse colture e ai diversi livelli di infestazione rilevati in ogni Comune.
22. Al fine di garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni climatiche avverse del periodo primaverile che hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dall'1 marzo al 30 giugno 2019 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.
23.
Gli aiuti di cui al comma 22 sono concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

24. Gli aiuti di cui al comma 22 sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.
26. Con decreto del Direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto ed è disposta l'erogazione del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite del Consorzio di riferimento.
27. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
28. Il taglio o l'asporto di biomassa vegetale per la manutenzione delle aree in gestione alla Direzione centrale competente in materia di aree protette, biodiversità e risorse forestali sono consentiti a titolo gratuito, previa comunicazione ai Servizi competenti ai fini della verifica della compatibilità con i principi di tutela delle aree medesime. Nel caso di taglio o asporto di materiale legnoso l'entità massima consentita è inferiore a 5 metri cubi ovvero a 50 quintali. Il Servizio rispettivamente competente in materia di biodiversità o di risorse forestali, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l'attività o dettare eventuali prescrizioni da rispettare. Trascorso tale termine l'attività può essere svolta.
29. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 28 è consentito il transito con mezzi a motore finalizzato esclusivamente alle suddette attività.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla domanda è allegata la relazione contenente la descrizione dei presidi, l'illustrazione dell'attività necessaria per la creazione dei medesimi e il relativo preventivo di spesa.
34. Il contributo è concesso a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa.
35. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
37. Gli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 23/1999, come modificato dal comma 36 sono a carico del bilancio Agenzia regionale per lo sviluppo rurale.
40. In via di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 il Consorzio presenta la documentazione di cui al comma 39 relativa all'anno in corso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
42. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari è autorizzata a stipulare con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per lo svolgimento dei sopralluoghi da effettuare nell'ambito dell'istruttoria per l'accertamento dei danni causati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
43. Per le finalità previste al comma 42 è destinata la spesa complessiva di 230.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
45. L'aiuto di cui al comma 44 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014.
47. L'aiuto di cui al comma 44 è concesso in misura corrispondente alle perdite economiche quantificate ai sensi del comma 46, lettera a), ridotta dell'importo corrispondente ad eventuali aiuti o indennizzi concessi per le medesime perdite. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
48. Per le finalità previste al comma 44 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
49. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 52, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), la finalità di completamento cui è rivolto il contributo concesso all'Associazione Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine si intende alternativa a quella di ampliamento e comprensiva del recupero e della riqualificazione dell'immobile sito in Illegio di Tolmezzo di proprietà dell'Associazione medesima.
51. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nei territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
52. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1 Comma 32 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Parole sostituite al comma 39 da art. 3, comma 27, L. R. 13/2021
3 Integrata la disciplina del comma 38 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2021