Legge regionale 06 agosto 2019, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali, sicurezza, politiche immigrazione, coordinamento della finanza locale)
1. Per la finalità prevista dall'articolo 9, comma 17, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 4.824.841,90 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di polizia amministrativa, trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni medesimi un finanziamento pari a 96.000 euro per l'anno 2019 e 128.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono concesse ed erogate d'ufficio in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di assegnazione, secondo i dati forniti dalla struttura regionale competente in materia di statistica.
4. Per la finalità prevista dal comma 2 è destinata la spesa complessiva di 352.000 euro, suddivisa in ragione di 96.000 euro per l'anno 2019 e 128.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
7. Per la finalità prevista dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
8. Ai fini del riequilibrio dei trasferimenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a favore dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che non risultano assegnatari del riequilibrio di cui al comma 5 e che presentano un valore pro-capite del Fondo ordinario transitorio comunale, riferito all'anno 2019, inferiore a quello medio determinato per classe demografica di appartenenza, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2017.
10. Le risorse di cui al comma 8 sono concesse ed erogate d'ufficio.
11. Per la finalità prevista dal comma 8 è destinata la spesa complessiva di 7.200.000 euro suddivisa in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Rivignano Teor, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 100.000 euro per l'anno 2019 e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
14. In deroga all'accordo quadro, stipulato in data 11 maggio 2007, tra la Regione e l'Associazione intercomunale Ambito Metropolitano con capofila il Comune di Udine, il termine di rendicontazione dell'intervento di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di Via Sabbadini è fissato al 31 marzo 2020 e l'importo complessivo è determinato in 2.600.000 euro, comprensivo del finanziamento regionale ASTER originariamente assegnato, con riferimento alle aree espositiva e musicale di intrattenimento, all'area didattica-educativa per bambini, ai servizi per il pubblico, all'area espositiva e culturale e all'area verde, relativamente al primo lotto.
15. Le disposizioni di cui ai commi 9 bis e 11 dell'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), non si applicano in relazione agli esercizi 2016 e 2017:
a) se le fattispecie sono rilevate successivamente al 2018, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 823, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);
b)
ai Comuni che negli esercizi successivi hanno concluso il procedimento di fusione con uno o più Comuni ai sensi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

16. La struttura regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale è autorizzata a destinare per gli anni 2019 e 2020 risorse pari a complessivi 2 milioni di euro, di cui 500.000 euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro nel 2020, per la realizzazione dell'interconnessione digitale e a banda larga, mediante la rete regionale Ermes, delle sale operative della polizia locale e delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale, attraverso il Centro operativo regionale di protezione civile di Palmanova.
17. Le risorse di cui al comma 16 sono concesse ed erogate d'ufficio mediante versamento diretto a favore del fondo regionale per la Protezione civile.
18. Per le finalità previste dal comma 16 gli enti locali assicurano la compatibilità tecnologica e l'idoneità dei sistemi di videosorveglianza, acquistati e installati con finanziamento regionale, al collegamento digitale a banda larga e alla trasmissione delle immagini acquisite, secondo le caratteristiche tecniche fornite dall'Amministrazione regionale per il tramite della Protezione civile regionale.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
21.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è inserito il seguente:
<<1 ter. E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel programma previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, a condizione che abbiano manifestato la volontà di non aderire ai contratti quadro entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma stesso. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.>>.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, in via straordinaria per l'anno 2019, risorse pari a 2.500.000 euro per investimenti.
27. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
28.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Unioni territoriali intercomunali che gestiscono le funzioni in materia di edilizia scolastica, di cui al punto 5 dell'Allegato C alla legge regionale 26/2014, i fondi statali erogati alla Regione a seguito della soppressione delle Province, corrispondenti al contributo minimo garantito per i servizi indispensabili svolti dalle stesse.

30. Alle finalità derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
36. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
37. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché nelle strutture di cui all' articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso i punti di accesso delle strutture ospedaliere.
40. Per le finalità di cui ai commi 36, 37 e 38 è destinata la spesa, per l'anno 2019, di 3 milioni di euro a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
41.
42. Con riferimento alla rimodulazione dell'oggetto di cui al comma 41, lettera g), l'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico utilizza la quota di 225.000 euro, assegnata e liquidata a valere sulle risorse dell'articolo 10, comma 20, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), a incremento delle risorse già previste nel Patto territoriale 2018-2020 per l'intervento denominato "Riqualificazione della palestra comunale via Osimo a Doberdò del Lago di utilizzo scolastico", stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, ed è rendicontata unitamente alle risorse del predetto intervento.
44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e 150.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
45. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 44 si provvede per 100.000 euro per l'anno 2019 e 150.000 euro per l'anno 2020, mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
46.
Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: << Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.>>.

47. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 37 da art. 9, comma 76, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 38 bis aggiunto da art. 9, comma 76, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Comma 39 sostituito da art. 9, comma 76, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 26 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 15/2020