Capo IV
Disposizioni comuni al patrimonio culturale
Art. 13
(Supporto tecnico operativo)
1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico operativo per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio mondiale culturale, anche immateriale e per il sostegno ai progetti di inserimento di nuovi beni nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'UNESCO, la Regione istituisce una struttura costituita da specifiche professionalitą nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di cultura.
2. Per le finalitą di cui al comma 1 la Regione avvia le procedure di reclutamento per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.
Art. 14
(Modalitą di presentazione di nuove candidature)
1. L'ente locale che intende presentare la candidatura di un bene culturale, anche immateriale, del proprio territorio per il riconoscimento UNESCO con il sostegno della Regione, presenta alla medesima una relazione dettagliata sul progetto di candidatura redatta secondo modulistica pubblicata nel sito istituzionale della Regione.
2. Con delibera della Giunta regionale sono individuati i progetti di riconoscimento UNESCO che la Regione intende sostenere mediante specifici finanziamenti.