Art. 11
(Partecipazione della collettività)
1. Nell'ambito delle proprie attività di promozione e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, la Regione garantisce la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.
Art. 12
(Misure di sostegno)
1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio culturale immateriale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, individua gli interventi da finanziare, la cui misura è fissata con la legge regionale di stabilità.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono definiti, altresì, i criteri, le modalità e i termini del finanziamento.