Art. 6
(Procedura di formazione e adozione del Programma operativo)
1. Il Programma operativo è presentato dal soggetto gestore alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento alle annualità successive, unitamente alla domanda di finanziamento annuale. Il programma operativo è valutato dalla Giunta regionale ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8.
2. Per l'elaborazione del Programma operativo il soggetto gestore può avvalersi del supporto della struttura di cui all'articolo 13.