Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 8 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 22/2020
Capo I
 Finalità e oggetto
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
c) patrimonio mondiale culturale immateriale: sono considerati patrimonio culturale immateriale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)):
1) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana;
d) siti regionali culturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio culturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura;
e) siti regionali naturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio naturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
Capo II
 Del patrimonio culturale
Art. 4
 (Programmi operativi)
4. Le eventuali forme di integrazione e di collegamento con strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione fanno riferimento, in particolare, al piano strategico, al piano paesaggistico, ai piani di sviluppo locale sostenibile, ai sistemi turistici locali e ai piani relativi alle aree protette.
5. Le azioni necessarie per reperire risorse finanziarie fanno riferimento alle azioni esperibili per reperire risorse sia pubbliche che private, anche mediante contratti di sponsorizzazione.
6. Il Programma operativo è predisposto in coerenza con quanto previsto nell'ambito del piano di gestione del sito.
Art. 8
 (Ulteriori misure di sostegno)
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la Regione sostiene i siti regionali culturali UNESCO mediante finanziamenti sulla base di quanto previsto nel Programma operativo.
2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6 sono individuati gli interventi dei Programmi operativi oggetto di finanziamento, sulla base delle caratteristiche del soggetto gestore del sito e della coerenza degli interventi con gli strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione.
4. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un soggetto diverso da un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 sono finanziati nella misura stabilita con la legge regionale di stabilità. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e le modalità di erogazione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Capo VI
 Disposizioni finali e transitorie
Art. 17
 (Valorizzazione turistica dei siti regionali UNESCO)
1. La Regione assicura la valorizzazione dei siti regionali UNESCO anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che attua azioni mirate allo sviluppo del turismo culturale e naturale, in sinergia con i soggetti gestori e in coerenza con i piani operativi di ciascun sito.
Art. 18
 (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, i finanziamenti previsti dagli articoli 7 e 8 sono riconosciuti all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO sulla base di una domanda contenente la relazione illustrativa delle iniziative proposte, corredata del relativo quadro di spesa, da presentare alla Regione entro l'1 settembre.
2. L'individuazione delle iniziative oggetto di finanziamento e la misura dei finanziamenti di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 settembre 2019, tenuto conto di quanto previsto nella documentazione presentata, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.
3. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Sono ammissibili le spese relative alle iniziative oggetto di finanziamento già sostenute nel corso del 2019 dal soggetto gestore.
5. In sede di prima applicazione, la struttura tecnico operativa di cui all'articolo 13 è composta da cinque unità di personale trasferito, mediante l'istituto della mobilità compartimentale o, in subordine, intercompartimentale.
6. Nell'ambito delle procedure di mobilità compartimentale di cui al comma 5, il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale del Comparto unico con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
7. La struttura tecnico operativa garantisce il proprio supporto a decorrere dalla assegnazione del personale specializzato alla struttura medesima.
8. Il sostegno di cui all'articolo 14, comma 1, trova applicazione con riferimento al Progetto di candidatura per l'inserimento, nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'UNESCO, del Paesaggio rurale Collio (Italia) - Brda (Slovenia) tra Isonzo e Judrio.
Art. 20
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 7 è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 270.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 510.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 255.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, relativamente alle spese di parte corrente, mediante storno di 20.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 95.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 19.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, mediante prelevamento di pari importo per ciascuno degli anni 2020 e 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 13 si provvede a valere sulle risorse stanziate sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 18, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, suddivisi in ragione di 20.000 euro per gli anni dal 2019 al 2020 e 10.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 30.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 20.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 1, è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa di 135.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 255.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede per l'anno 2019, relativamente alle spese di parte corrente, mediante storno di 20.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 87.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 19.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 8.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
10. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.