Art. 5
(Soggetti coinvolti nel Programma operativo)
1. Il Programma operativo è predisposto dal soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO secondo un processo partecipato che coinvolge i soggetti pubblici e privati interessati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito medesimo.
2. La Regione promuove il coordinamento degli interventi dei Programmi operativi con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia.
2 bis. La Regione promuove, altresì, forme di consultazione e coordinamento tra i soggetti che operano istituzionalmente nell'ambito del patrimonio UNESCO del Friuli Venezia Giulia, eventualmente avvalendosi del supporto di PromoTurismoFVG, in regime convenzionale da stabilirsi con la competente Direzione regionale.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 114, comma 1, L. R. 3/2024