Art. 51
(Rendicontazione dei contributi ai sistemi bibliotecari)
1. Al fine della rendicontazione dei contributi concessi dall'Amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari esistenti alla data dell'1 gennaio 2016, sono ammissibili a rendiconto le spese impegnate dal beneficiario nell'anno per il quale il contributo è stato concesso ancorché da questi pagate nell'anno successivo e in data posteriore a quella fissata per la rendicontazione del contributo medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari trasmettono al Servizio competente in materia di beni culturali la documentazione integrativa del rendiconto già presentato e, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, il Servizio approva il rendiconto stesso e liquida il saldo del contributo, eventualmente dovuto.