Legge regionale 07 giugno 2019, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003. n. 13.
Art. 7
 (Norme finanziarie)
1. In attuazione della presente legge si provvede per gli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale 38/1995 a carico del bilancio del Consiglio regionale e per gli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale 13/2003 a valere sulle risorse stanziate sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.